«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

Continua a leggere

Motivazione e affidamento diretto

La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

Continua a leggere