«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Una questione di quorum strutturale o funzionale

Una questione di quorum strutturale o funzionale

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

(Avv. Paolo Longhi e Avv. Maurizio LUCCA)

«Ah… mi dispiace. Ma io so’ io…».

Così un magistrale ALBERTO SORDI, nei panni del MARCHESE DEL GRILLO, canzonava i popolani arrestati.

Gli fa il verso, oggi, una circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale», dal contenuto suggestivo nel delineare le soluzioni per le sedute degli organi elettivi nel periodo d’emergenza COVID-19.

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Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa.

(Avv. Paolo Longhi e Avv. Maurizio LUCCA)

«Ah… mi dispiace. Ma io so’ io…».

Così un magistrale ALBERTO SORDI, nei panni del MARCHESE DEL GRILLO, canzonava i popolani arrestati.

Gli fa il verso, oggi, una circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale», dal contenuto suggestivo nel delineare le soluzioni per le sedute degli organi elettivi nel periodo d’emergenza COVID-19.

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Il modulo organizzativo della Conferenza

La Conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo pensato allo scopo di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, consentendo l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla Conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’Amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore[1].

Ne consegue che la Conferenza è una sede privilegiata di confronto e della negoziazione tra i diversi interessi coinvolti nell’azione amministrativa, avente il fine di favorire il raccordo e la (leale) collaborazione tra i diversi soggetti presenti, non costituendo un organo distinto dei partecipanti[2] ma un luogo ove svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica, dovendo serrare le decisioni con un provvedimento finale, nel quale riportare tutte le valutazioni dei partecipanti, soprattutto ove sia manifestato un dissenso.

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Il dissenso manifestato dal Comune nella Conferenza di servizi per l’autorizzazione ad una variante urbanistica incidente su un impianto di rifiuti

Il dissenso manifestato dal Comune nella Conferenza di servizi per l’autorizzazione ad una variante urbanistica incidente su un impianto di rifiuti

Il modulo organizzativo della Conferenza

La Conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo pensato allo scopo di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, consentendo l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla Conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’Amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore[1].

Ne consegue che la Conferenza è una sede privilegiata di confronto e della negoziazione tra i diversi interessi coinvolti nell’azione amministrativa, avente il fine di favorire il raccordo e la (leale) collaborazione tra i diversi soggetti presenti, non costituendo un organo distinto dei partecipanti[2] ma un luogo ove svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica, dovendo serrare le decisioni con un provvedimento finale, nel quale riportare tutte le valutazioni dei partecipanti, soprattutto ove sia manifestato un dissenso.

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La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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