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Articolo Pubblicato il 21 Giugno, 2019

Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

Va detto subito che il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto il cui esito non è peraltro vincolato, e al quale l’Amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo, invece, necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui.

L’approdo comporta che il terzo interessato possa agire nei confronti del punto ordinante, per la mancanza dell’elemento della sussidiarietà: non è ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’Ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ai sensi della più volte cit. norma dell’art. 194 del TUEL, nei limiti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.

Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell’organo consiliare, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell’Ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico – finanziaria dell’Ente e con le scelte amministrative: l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione, quindi, deve essere portata tempestivamente al Consiglio comunale per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ed il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatte queste premesse di natura metodologica, passando al pronunciamento del T.A.R. Lecce si annota che il ricorso viene ritenuto fondato «limitatamente alla dichiarazione dell’obbligo del Comune di attivare il procedimento», di cui agli articoli 191 e 194 del TUEL: si tratta esclusivamente di un dovere di agire il cui merito (esito) rientra nella disponibilità (rectius discrezionalità tecnica) dell’Amministrazione: un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale.

Ciò posto, i riferimenti normativi sono puntuali nel TUEL:

  1. l’art. 191 nel definire le «Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese»;
  2. l’art. 194 nell’affrontare il procedimento per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

Il quadro normativo di riferimento evidenzia da una parte, che il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali, dall’altra parte, la disciplina impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità.

Il riconoscimento dei debiti delle prestazioni e servizi resi in favore dell’Ente locale privi di titolo vanno vagliati dall’Amministrazione (alias Consilio comunale) per accertare e dimostrare una qualche utilità e arricchimento, sempreché rientrino nelle funzioni di competenza dell’Ente.

Si conferma il solido orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

  1. «il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta»;
  2. si tratta di un procedimento comunque dovuto il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’Amministrazione non può pertanto sottrarsi, dovendo invece seguire l’apposito procedimento ad hoc, «la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui»;
  3. la proposta deve essere seguita da un’attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell’Ente eventualmente da riconoscere e che illustra – o meno – la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’Ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza;
  4. sulla relazione del responsabile si deve pronunciare l’organo consiliare con propria deliberazione, la cui adozione conclude il procedimento, non potendo invocare il ricorso all’analogia in casi assimilabili essendo tipicizzati nell’art. 194 del TUEL.

Si deve, allora, concludere che l’istanza del privato rientra pienamente nella previsione della lett. e), del comma 1, dell’art. 194 del TUEL, ossia «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», non potendo il responsabile del procedimento sottrarsi a tale obbligo di avviare il procedimento, di cui agli articoli 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo esercitato (il RUP) un potere (la c.d. competenza) che invece spetta ex lege all’organo consiliare.

(estratto, Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento, giustamm.it, 2019, n. 6, Approfondimento tematico 12 giugno 2019, n. 46)