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Articolo Pubblicato il 14 Ottobre, 2018

Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.

La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.

La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.

La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.

Il regime di pubblicità che disciplina detti registri ne consente la consultazione solo attraverso la necessaria mediazione dell’ufficiale dello stato civile che rilascia atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compie sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandategli dai privati e ne verifica la legittimazione (TAR Toscana, sez. I, 15 marzo 2004, n. 732).

Nello specifico la richiesta veniva rivolta:

  • all’Azienda ospedaliera, ove la ricorrente partorì;
  • all’Ufficio anagrafe dell’omonimo Comune, ove veniva ordinariamente registrato l’atto di nascita.

Non è superfluo riferire che, il primo comma dell’art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127», dispone che «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata».

A completare il quadro l’art. 28, comma 3 («Iscrizioni e trascrizioni») del citato regolamento, si prevede anche che «Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi».

Nel caso di specie, l’art. 28, comma 3 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, «Diritto del minore ad una famiglia» dispone tassativamente che «L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali».

Si statuisce al comma sette della Legge n. 184/1983: «L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Alla luce del chiaro quadro normativo le Amministrazioni motivavano l’impedimento alla istanza ostensiva.

Veniva, pertanto, impugnato il rigetto, osservando che il divieto di ostensione previsto dalla menzionata disciplina sarebbe stato reso meno rigido dalla Corte costituzionale nei confronti del figlio che voglia conoscere la identità dei genitori naturali e la stessa regola dovrebbe, quindi, valere anche nella situazione inversa.

È doveroso richiamare il pronunciamento della Corte Cost., sentenza n. 278/2013 (di recepimento della giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Corte Edu Godelli c. Italia, 25 settembre 2012), con riferimento al diritto all’anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali; ebbe a dire, la Corte Cost., che si tratta di questioni che coinvolgono «valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa».

Va rammentato che l’art. 93 («Certificato di assistenza al parto») del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» al secondo comma prevede che il certificato di assistenza al parto (o la cartella clinica) che contiene i dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (c.d. parto anonimo) può essere «rilasciato in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento»: durante tutto questo periodo «la richiesta di accesso al certificato (o alla cartella) può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile».

Va aggiunto che la morte della madre, che ha partorito in anonimo, fa decadere il segreto cit., atteso che l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato (espressione della c.d. libertà di autodeterminazione) viene meno determinandosi nel post mortem l’affievolimento, se non della scomparsa, di «quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta» (Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024).

È da rilevare, inoltre, che l’adottato può accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti (con un’interpretazione estensiva), come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma.

Tuttavia, l’esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare biologico-genetico originario dell’adottato non può realizzarsi con modalità identiche:

  • nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell’adottato rispetto a quello dei genitori biologici, tale da escludere alcun bilanciamento d’interessi da eseguirsi ex post: sussiste un diritto potestativo;
  • nei confronti delle proprie sorelle e fratelli, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici, può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente, di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli, a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d’informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita.

È necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi tra le due posizioni (diverse rispetto ai genitori biologici) dovendo interpellare gli interessati.

Quest’ultimi, rispetto ai genitori biologici, ove il legislatore ha graduato il diritto (cfr. comma 5 e 6 dell’art. 28 cit.) si trovano in posizioni giuridiche soggettive di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non vi è stata alcuna predeterminazione legislativa della graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre (Cass. Civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963).

Il Tribunale osserva che le questioni afferenti la costituzionalità della norma di riferimento (tutela della riservatezza dell’adottato) non possono essere prese in considerazione nella trattazione del giudizio amministrativo, essendo la questione rimessa al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione, compresa la facoltà di sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte Cost., sentenza n. 464/1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte Cost., sentenza n. 24/1958).

L’approdo porta il giudice di prime cure a ritenere il ricorso infondato richiamando:

  • la regola generale: il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione, ex 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 («Il diritto di accesso è escluso: a)…, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge »);
  • la regola speciale: il divieto di divulgazione degli atti da cui possono ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso l’autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso, ex 28, comma 3, della Legge n. 184/1983.

Si tratta, indiscutibilmente, di una competenza del G.O., e non di quello amministrativo, ordinare l’ostensione degli atti: l’autorizzazione ex lege spetta al giudice ordinario (richiesta, annota il TAR, già inoltrata dall’interessata, con esito negativo).

La vicenda del TAR Toscana, non entrando nel merito della richiesta ostensiva di competenza del giudice civile, ma limitandosi a richiamare il perimetro normativo, coglie ugualmente la tensione umana della ricorrente (madre biologica) che cerca di conoscere (inutilmente) l’identità della figlia.

Una richiesta che appare comprensibile, nel contesto valoriale degli elementi che coinvolgono i rapporti e le relazioni umane, rilevando che, il quadro normativo e gli arresti giurisprudenziali, rimettono la decisione all’Autorità giudiziaria ordinaria, dimostrano un bilanciamento – caso per caso – tra la vita privata del bambino e poi dell’adulto e il suo diritto all’anonimato in relazione ad una circostanza (l’adozione) risalente al momento della sua nascita (e alla dichiarazione della madre).

Il diritto all’accesso ai documenti e alle informazioni sull’identità del proprio figlio, per la madre biologica, resta pertanto subordinato alla decisione esclusiva del giudice ordinario: una ponderazione di diritti della madre e del figlio, quello fondamentale alla vita (nel momento iniziale) e quello all’anonimato (una volta nato).

Nel mezzo una grande questione etica e di coscienza: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?» (Isaia 49, 15).