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Articolo Pubblicato il 15 Novembre, 2018

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Il T.A.R. Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018, interviene per legittimare il rilascio del numero di conto corrente, dato personale, al fine di assolvere il diritto di accesso generalizzato in relazione all’esercizio di un controllo sulle effettive erogazioni di denaro della P.A.

Un centro studi e ricerche impugna l’autorizzazione all’accesso generalizzato rilasciata da un’Amministrazione (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) a favore di un organizzazione sindacale finalizzata all’acquisizione del numero di conto corrente (coordinate bancarie, o altre forma di pagamento) e dei relativi bonifici per la rendicontazione dell’attività svolta dal cit. soggetto beneficiario di finanziamenti pubblici.

Si censura l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato («ai sensi e per gli effetti del FOIA», ex art. 5 del decreto n. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza), ritenendo l’assenza di un obbligo di pubblicazione e l’inquadramento (viceversa) nell’ambito del diritto di accesso documentale (ex art. 22 ss. della legge n. 241/1990), con l’evidenza di un interesse esclusivamente privato e non motivato, privo di una legittimazione: la richiesta di conoscenza di dati bancari, quindi, non può essere oggetto di accesso generalizzato, in relazione anche alla natura di dato sensibile (con riferimento all’interesse economico – finanziario protetto).

Sotto il profilo processuale (termini dimezzati), si opera all’interno dell’art. 5, commi 7 e 9 del d.lgs. n. 33/2013:

  1. il controinteressato può proporre ricorso al T.A.R., ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);
  2. il predetto rito si applica sia in caso di diniego che in caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato;
  3. il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

Il Tribunale di prime cure, annota che, pur in presenza di un rito accelerato (dell’accesso), non è preclusa la richiesta di misure cautelari monocratiche e di quelle “ante causam” (anche se non previste), al fine di non privare il ricorrente di un rimedio cautelare e dell’effettività della tutela giurisdizionale, essendo pregiudicata la riservatezza dell’opponente dall’ostensione dei documenti, atti e dati richiesti.

Ciò posto, nel merito si valuta la legittimità del rilascio:

  1. degli estremi dei conti correnti bancari in cui sono stati effettuati i bonifici da parte dell’Amministrazione;
  2. degli importi dei singoli bonificati nei predetti conti, relativi a finanziamenti pubblici ricevuti ma non esclusivamente a questi.

Si valuta, altresì, le tipologie di richiesta di accesso agli atti presenti nell’ordinamento:

  1. accesso tradizionale (più in profondità), collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini (ex 22 ss. della legge n. 241/1990);
  2. accesso civico c.d. “semplice” (conoscenza più estesa ma meno approfondita, ANAC delibera n. 1309/2016, c.d. FOIA), imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento (ex 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013);
  3. accesso civico cd. “generalizzato” (conoscenza più estesa ma meno approfondita), azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

È noto che le nuove disposizioni dettate, con d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, come successivamente modificata ed integrata (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18 ottobre 2018, n. 1344).

In presenza di un accesso civico (semplice o generalizzato):

  1. è irrilevante la connessione con un procedimento in corso;
  2. non necessità una motivazione.

Si osserva, tuttavia, e questo in linea con il divieto di un controllo generalizzazione sull’attività della P.A., già presente nella legge 241 (ex art. 24, comma 3, «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni»), deve comunque essere presente un’esigenza che si presti ad analizzare un qualche interesse di valenza pubblica, una qualche utilità correlata al soddisfacimento del “buon andamento” (ex art. 97 Cost.), non potendo confinare l’istanza – priva di motivazione – ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 2 luglio 2018, n. 7326).

Il Tribunale intende affermarne che l’accesso generalizzato è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, nella fattispecie, l’oggetto dell’accesso attiene proprio all’utilizzo delle predette risorse (nello specifico, risorse di tipo economico e con particolare riferimento ai finanziamenti pubblici), venendo richiesto di avere i dati relativi ai pagamenti effettuati da parte dell’Amministrazione in favore di un soggetto beneficiario, con la conseguenza immediata che sono presenti tutti i presupposti richieste dalla norma.

La partecipazione del controinteressato, che manifesta la propria opposizione, va bilanciata dall’Amministrazione in un processo valutativo (c.d. istruttoria) sulla prevalenza o meno dell’interesse all’accesso del richiedente e la compromissione della riservatezza della sfera giuridica del cit. controinteressato: l’Amministrazione deve dimostrare quale interesse prevalga e quale pregiudizio viene arrecato con l’ostensione dell’atto: in caso di opposizione, l’Amministrazione provvede con atto espresso soppesando, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall’altro, la rilevanza dell’interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare.

A sostegno di questo bilanciamento vengono richiamate le Linee Guida dell’ANAC n. 1309/2016 sulla necessità di motivare adeguatamente gli eventuali dinieghi e della protezione da assicurare in caso di coinvolgimento di dati personali a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni e le conseguenti eccezioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013:

  1. comma 2, lettera a), la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (exlgs. n. 196/2003), rilevando che il numero di conto corrente è un dato personale e non un dato sensibile;
  2. comma 2, lettera c), gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Con riferimento alla lettera a), del comma 2, dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, il trattamento dei dati bancari è stato oggetto di una disciplina specifica da parte del Garante della Privacy attraverso l’adozione delle «Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie – 12 maggio 2011», rilevando, per ciò che interessa, che l’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, riformato dall’art. 40 del d.l. n. 201 del 2001, ha espunto le parole «persona giuridica, ente od associazione», assicurando la tutela al dato personale relativo a «persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»: la protezione del dato personale non è riferito alla persona giuridica, escludendo, pertanto la tipologia prevista dalla lettera a) del comma 2.

Infatti, il d.l. n. 201/2011, in un’ottica di semplificazione, intervenendo sull’articolo 5 del Codice della Privacy, ha escluso l’applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali qualora riferiti a soggetti nell’esercizio dell’attività di impresa, limitandone la portata alle sole persone fisiche (stesse esclusioni sono presenti anche nel Regolamento UE 679/2016, c.d. General Data Protection Regulation, GDPR) prevedendo testualmente che «In corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese».

Per la tipologia del comma 2, lettera c), riferito agli “interessi economici e commerciali”, va intesa nel senso più ampio, ma non far ricomprendere gli importi erogati, significa limitare in toto la ratio dell’accesso civico generalizzato, ossia proprio l’assicurare a chiunque la possibilità di espletare un controllo generalizzato sull’utilizzo delle risorse pubbliche: gli importi all’evidenza rappresentano risorse pubbliche per antonomasia.

Quanto, invece, alla richiesta di ostensione degli estremi dei conti correnti bancari il Tribunale effettua una articolata analisi, così sintetizzata:

  1. attiene sicuramente agli interessi economici della persona giuridica;
  2. il dato è, comunque, da far rientrare tra quelli «pubblici» (ex 3, comma 1 del decreto trasparenza);
  3. la conoscibilità del numero può avvenire con diverse operazioni (assunzione di informazioni presso l’istituto, mediante un’attività investigativa, consultazione telematica, c.d. rintraccio del conto corrente, anagrafe tributaria, anagrafe dei conti correnti e banche dati degli istituti previdenziali);
  4. l’accesso generalizzato agli estremi dei conti correnti bancari di una persona giuridica può essere uno strumento alternativo, rispetto alla possibilità sopra richiamate (punto precedente) per raggiungere, in modo economico e veloce, la medesima finalità.

In termini diversi, ribadisce e puntualizza il Tribunale, se è presente la rispondenza dell’istanza di accesso generalizzato alla soddisfazione di un interesse pubblico (a valenza pubblica) e che non resti confinato a un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale o, addirittura, utilitaristico (fatto peraltro da dimostrare con motivazione rafforzata in caso di diniego) è legittimo l’accesso civico generalizzato al numero di conto corrente bancario ove vengono effettuati i bonifici pubblici (rectius spese le risorse pubbliche).

La conclusione si può riassumere che i limiti del diritto di accesso generalizzato non operano in presenza di dati personali riferite alla persona giuridica (ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013); si dovrà, pertanto, valutare l’incidenza sugli interessi privati («interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali», lettera c) del comma 2 del cit. art. 5 bis), bilanciando concretamente il pregiudizio e motivare puntualmente la determinazione finale, non potendo limitare la motivazione dell’atto di accoglimento o diniego dalle semplici opposizioni del controinteressato.