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Articolo Pubblicato il 26 Agosto, 2019

Legittimazione dei consiglieri comunali a tutela dei propri diritti

Legittimazione dei consiglieri comunali a tutela dei propri diritti

Il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza 2 aprile 2019, n. 209, interviene per confermare i diritti del consigliere comunale a fronte (si ipotizza solo) del venire meno delle proprie prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico.

Il caso vede dei consiglieri comunali di minoranza che impugnano alcune deliberazioni di natura finanziaria che garantiscono la funzionalità e la tenuta dell’Ente (ex artt. 175, comma 5 e 8, 193 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL):

  • delibera di Consiglio Comunale, relativa all’assestamento generale del bilancio di esercizio;
  • delibera della Giunta Municipale, con la quale fu approvata una variazione urgente al bilancio dell’ente, e la successiva deliberazione dell’organo consiliare di ratifica.

LA PRIMA CENSURA è riferita al fatto che la votazione della proposta di assestamento, si risolse con una parità numerica di voti, per cui il conseguente atto deliberativo si sarebbe dovuto limitare a riportare la mancata approvazione della proposta medesima.

Diversamente, venne invece verbalizzato un dispositivo così espresso: «Il Consiglio Comunale Visto l’esito della votazione prende atto che la stessa è giuridicamente irrilevante», con la conseguenza di non riportare il rigetto della proposta di assestamento generale del bilancio, e la trasmissione degli atti al Prefetto per l’attivazione delle procedure, asseritamente previste dalla legge, che avrebbero potuto portare allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Su questo ultimo punto, giova rammentare che ciò che legittima l’Autorità prefettizia all’adozione dei provvedimenti sostitutivi non è la mera scadenza dei termini, bensì solo la manifesta inerzia dell’Ente; ovvero, quando gli organi deputati all’adozione degli atti non si siano attivati validamente, con un’imputazione diretta del ritardo e non addebitabile ad altri soggetti o al sovrapporsi di termini[1].

LA SECONDA CENSURA è riferita alla deliberazione della Giunta Municipale assunta in palese violazione dell’articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale «Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

L’illegittimità risiederebbe nel dato che l’atto giuntale sarebbe stato adottato «pochi minuti dopo la mancata approvazione dell’assestamento generale, del quale vengono riprodotti i contenuti, senza l’indicazione delle particolari ragioni di urgenza che, secondo la legge, giustificano l’intervento della Giunta Municipale, in una materia riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale».

L’esito del ricorso medio tempore è stato ritenuto privo di interesse da parte dei ricorrenti all’esito delle elezioni amministrative, dove alcuni sono usciti dall’agone politico, altri, invece, sono entrati a far parte della maggioranza consiliare, o addirittura della Giunta Municipale (questa è “Storia Patria”, nella vita politica, a volte, i ruoli si invertono o si sovrappongono con relative sfumature, mai inconciliabili id est).

Tuttavia, il Tribunale, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, e quindi della sua l’improcedibilità, giunge, comunque (in relazione alla regolamentazione del regime delle spese di lite che dev’essere decisa in virtù del regime della soccombenza virtuale, posta a carico dei ricorrenti in sentenza) alla dichiarazione di inammissibilità.

Il Collegio annota che il ricorso risultava manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni:

  • in linea di principio, il consigliere comunale, come tale, non è legittimato ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente;
  • il ricorso dei consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza può considerarsi ammissibile solamente ove i ricorrenti lamentino vizi che incidano sull’effettivo e regolare esercizio delle loro peculiari funzioni.

Nel caso di specie, dunque, nessuna delle prerogative è stata messa in discussione o obliterata, atteso che i ricorrenti consiglieri hanno potuto liberamente e consapevolmente esprimere il loro voto, esercitando appieno il munus publicum di cui sono (o erano) titolari.

Diversamente, la questione si porrebbe quando vengono incise le posizioni soggettive in termini di esercizio della carica (rectius poteri e prerogative):

  • erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
  • violazioni dell’ordine del giorno;
  • inosservanze rispetto all’obbligo di deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare[2].

Nel merito il ricorso era, comunque, infondato:

  • da una parte, l’evidente erronea verbalizzazione dei risultati della votazione non avrebbe potuto determinare l’avvio, da parte del Prefetto, delle procedure di scioglimento del Consiglio Comunale poiché dette procedure (che costituiscono un numero chiuso) conseguono non alla mancata approvazione dell’assestamento generale previsto dall’art. 175 del TUEL, bensì, semmai, alla mancata approvazione della delibera concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193 del TUEL[3];
  • dall’altra parte, l’ipotizzato intento di aggirare l’esito del voto consiliare con la delibera di Giunta di variazione urgente del bilancio, appare smentito, per tabulas, dal fatto stesso che l’organo di revisione abbia reso il prescritto parere sulla variazione rimessa alla Giunta il giorno prima della riunione del Consiglio Comunale (ipotesi che spesso si presenta); mancando, peraltro, alcuna allegazione probatoria di diverso avviso.

Il pronunciamento riconferma che:

  • i singoli consiglieri possono impugnare le deliberazioni consigliari quando vengono in rilievo atti incidenti – in via diretta – sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, e ne concretizzino una lesione dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium;
  • la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le deliberazioni dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica[4];
  • al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, i consiglieri comunali possono impugnare le deliberazioni emanate dal Consiglio comunale quando esse ledano un loro interesse personale diretto;
  • il consigliere non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[5].

Orbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, ogni qualvolta il vizio dedotto non si sostanzi nella lesione del diritto all’ufficio, in una circostanza non attinente all’esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivo o lesivo delle funzioni consiliari, la legittimazione ad agire del consigliere comunale deve essere esclusa[6].

[1] È il caso in cui, alla data di notifica dell’atto di diffida del Prefetto nei confronti del Comune, difetti la sussistenza di una effettiva ingiustificata ed ingiustificabile inerzia del Consiglio comunale, per essersi determinata, invece, una sovrapposizione tra il termine ultimo assegnato dall’Autorità Prefettizia per l’approvazione del rendiconto ed il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esame da parte dei Consiglieri comunali della documentazione (20 giorni dalla trasmissione ai consiglieri dello schema di rendiconto e dei relativi allegati), T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 marzo 2019, n. 195.

[2] In definitiva, laddove sia precluso in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito, Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 novembre 2018, n. 6473 e 5 giugno 2018, n. 3710.

[3] Deve negarsi che un consigliere comunale possa impugnare la delibera di approvazione del bilancio dell’Ente adottata tardivamente, in quanto l’inosservanza del termine previsto dall’art. 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 non comporta automaticamente lo scioglimento del consiglio comunale, e, quindi, la perdita dello status di consigliere, bensì la mera attivazione di una procedura sollecitatoria, alla cui sola conclusione, in caso di perdurante inerzia del consiglio, può essere adottata la misura dello scioglimento, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 18 gennaio 2011, n. 403.

[4] Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446.

[5] Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459.

[6] T.A.R. Molise, sez. I, 6 giugno 2019, n. 209.