«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il posizionamento (o sostituzione, sempre da provarsi)[1] di un cancello o di una rete (o recinzione), quale limitazione fisica all’accesso ad uno spazio privato (estrinsecazione dello ius excludendi alios proprio del diritto di proprietà), esige il titolo edilizio (autorizzazione), specie se sono necessarie opere murarie, ossia il consolidamento delle fondamenta.

L’intervento sanzionatorio è avvenuto a distanza di tempo: questo fatto non inficia l’intervento repressivo del Comune, non potendo invocare il legittimo affidamento ingenerato, così come pure un unico atto di applicazione di più sanzioni per interventi diversi illecitamente eseguiti.

L’abusività

È noto, altresì, che la realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico, altera il pregresso stato dei luoghi, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica anche quando trattasi di opere realizzabili mediante una dichiarazione d’inizio attività; di contro, è obbligata l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi[2].

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Cancello o rete di sbarramento: serve il titolo edilizio

Cancello o rete di sbarramento: serve il titolo edilizio

Il posizionamento (o sostituzione, sempre da provarsi)[1] di un cancello o di una rete (o recinzione), quale limitazione fisica all’accesso ad uno spazio privato (estrinsecazione dello ius excludendi alios proprio del diritto di proprietà), esige il titolo edilizio (autorizzazione), specie se sono necessarie opere murarie, ossia il consolidamento delle fondamenta.

L’intervento sanzionatorio è avvenuto a distanza di tempo: questo fatto non inficia l’intervento repressivo del Comune, non potendo invocare il legittimo affidamento ingenerato, così come pure un unico atto di applicazione di più sanzioni per interventi diversi illecitamente eseguiti.

L’abusività

È noto, altresì, che la realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico, altera il pregresso stato dei luoghi, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica anche quando trattasi di opere realizzabili mediante una dichiarazione d’inizio attività; di contro, è obbligata l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi[2].

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La seconda sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 609, interviene per delineare i confini dell’abitabilità di un bene rispetto ad una ordinanza sindacale (ex art. 54 TUEL) di sospensione dall’utilizzo fino alla messa in sicurezza da parte dei soggetti preposti (tecnici e impresa).

Va premesso che l’agibilità dei manufatti oppure di locali, dove s’intende abitare o svolgere un’attività commerciale, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico – edilizia e quella di destinazione del bene, nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico – edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul piano abitativo o commerciale[1].

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Temporanea inagibilità di un immobile, parere sanitario preventivo e potere sindacale tipicizzato

Temporanea inagibilità di un immobile, parere sanitario preventivo e potere sindacale tipicizzato

La seconda sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 609, interviene per delineare i confini dell’abitabilità di un bene rispetto ad una ordinanza sindacale (ex art. 54 TUEL) di sospensione dall’utilizzo fino alla messa in sicurezza da parte dei soggetti preposti (tecnici e impresa).

Va premesso che l’agibilità dei manufatti oppure di locali, dove s’intende abitare o svolgere un’attività commerciale, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico – edilizia e quella di destinazione del bene, nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico – edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul piano abitativo o commerciale[1].

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