«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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Immediata impugnabilità del bando

Immediata impugnabilità del bando

La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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