«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 12 novembre 2022 n. 1529, al di là della complessa vicenda e delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi, interviene sulla natura degli accordi di pianificazione: l’approvazione dei piani, le convenzioni urbanistiche, le obbligazioni e i tempi di sottoscrizione[1].

Profili di inquadramento

La sentenza contiene una serie di chiare indicazioni operative su questo strumento di negoziazione degli interventi in ambito del “Governo del Territorio”: la convenzione urbanistica contiene una serie di obbligazioni a carico del soggetto attuatore privato (lottizzante), da realizzare all’interno del termine di durata, che comprende il Piano di lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 12 novembre 2022 n. 1529, al di là della complessa vicenda e delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi, interviene sulla natura degli accordi di pianificazione: l’approvazione dei piani, le convenzioni urbanistiche, le obbligazioni e i tempi di sottoscrizione[1].

Profili di inquadramento

La sentenza contiene una serie di chiare indicazioni operative su questo strumento di negoziazione degli interventi in ambito del “Governo del Territorio”: la convenzione urbanistica contiene una serie di obbligazioni a carico del soggetto attuatore privato (lottizzante), da realizzare all’interno del termine di durata, che comprende il Piano di lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 2426 del 15 aprile 2020 interviene per chiarire i confini della trasparenza nelle procedure di gara al fine di evitare l’alterazione della concorrenza attraverso la presentazione di più offerte imputabili ad un unico centro decisionale, violando, altresì, i principi in tema di par condicio e segretezza delle offerte.

La questione, nella sua essenzialità, è riferita ad un bando di gara per un accordo quadro riferito all’affidamento di servizi, dove un operatore economico (cooperativa) partecipava alla gara dichiarando di non trovarsi in situazione di controllo rispetto ad altri concorrenti, o tale da comportare che le offerte fossero imputabili ad un «unico centro decisionale», ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50 del 2016 («l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»).

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Unico centro decisionale: alterazione della trasparenza e della concorrenza

Unico centro decisionale: alterazione della trasparenza e della concorrenza

La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 2426 del 15 aprile 2020 interviene per chiarire i confini della trasparenza nelle procedure di gara al fine di evitare l’alterazione della concorrenza attraverso la presentazione di più offerte imputabili ad un unico centro decisionale, violando, altresì, i principi in tema di par condicio e segretezza delle offerte.

La questione, nella sua essenzialità, è riferita ad un bando di gara per un accordo quadro riferito all’affidamento di servizi, dove un operatore economico (cooperativa) partecipava alla gara dichiarando di non trovarsi in situazione di controllo rispetto ad altri concorrenti, o tale da comportare che le offerte fossero imputabili ad un «unico centro decisionale», ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50 del 2016 («l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»).

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La Corte dei Conti, sez. controllo Veneto con Deliberazione n. 135 del 23 maggio 2019, interviene per chiarire lo spazio di finanziamento, da parte di un’Amministrazione locale, di un’opera pubblica da realizzarsi in un territorio diverso da quello di appartenenza.

Nello specifico: la possibilità di realizzare un intervento di viabilità sovracomunale contenuto nel Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), attraverso un modello convenzionale PP (pubblico – pubblico) che assegna un contributo a fondo perduto, in relazione all’interesse primario per la Comunità.

Nell’ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell’azione amministrativa tra Amministrazioni pubbliche o soggetti partecipati, infatti rientrano a pieno titolo gli “accordi di partenariato/cooperazione” nel modello generale individuato dall’articolo 15 della Legge n. 241 del 1990: l’accordo è uno strumento procedurale «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» di più Amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi.

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Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie

Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie

La Corte dei Conti, sez. controllo Veneto con Deliberazione n. 135 del 23 maggio 2019, interviene per chiarire lo spazio di finanziamento, da parte di un’Amministrazione locale, di un’opera pubblica da realizzarsi in un territorio diverso da quello di appartenenza.

Nello specifico: la possibilità di realizzare un intervento di viabilità sovracomunale contenuto nel Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), attraverso un modello convenzionale PP (pubblico – pubblico) che assegna un contributo a fondo perduto, in relazione all’interesse primario per la Comunità.

Nell’ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell’azione amministrativa tra Amministrazioni pubbliche o soggetti partecipati, infatti rientrano a pieno titolo gli “accordi di partenariato/cooperazione” nel modello generale individuato dall’articolo 15 della Legge n. 241 del 1990: l’accordo è uno strumento procedurale «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» di più Amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi.

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Venezia convenzione urbanistica concertata negoziata

La convenzione urbanistica ha lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, e un contenuto discrezionale, liberamente esercitabile dalle parti: è sufficiente, al riguardo, ricordare che le convenzioni (di lottizzazione) costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di “accordi sostitutivi del provvedimento”.

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Le convenzioni urbanistiche: analisi

Le convenzioni urbanistiche: analisi

Venezia convenzione urbanistica concertata negoziata

La convenzione urbanistica ha lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, e un contenuto discrezionale, liberamente esercitabile dalle parti: è sufficiente, al riguardo, ricordare che le convenzioni (di lottizzazione) costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di “accordi sostitutivi del provvedimento”.

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Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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La forma degli accordi nella P.A.

La forma degli accordi nella P.A.

Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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