«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, con la sentenza 22 settembre 2020 n. 327 dichiara l’illegittimità di un’aggiudicazione ad un operatore economico che ha presentato un prodotto con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle espressamente richieste, quando l’equivalenza viene esclusa in presenza di “specifiche minime” non ritraibili.

In effetti, si può subito rilevare che deve essere esclusa dalla gara un’impresa che abbia offerto un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti espressamente per la partecipazione alla gara[1].

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Specifiche tecniche, equivalenza e causa di esclusione

Specifiche tecniche, equivalenza e causa di esclusione

La prima sez. del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, con la sentenza 22 settembre 2020 n. 327 dichiara l’illegittimità di un’aggiudicazione ad un operatore economico che ha presentato un prodotto con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle espressamente richieste, quando l’equivalenza viene esclusa in presenza di “specifiche minime” non ritraibili.

In effetti, si può subito rilevare che deve essere esclusa dalla gara un’impresa che abbia offerto un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti espressamente per la partecipazione alla gara[1].

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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I limiti minimi della proroga (tecnica)

I limiti minimi della proroga (tecnica)

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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