«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Il principio costituzionale

L’art. 51 Cost., richiamandosi sotto il profilo sostanziale al principio di eguaglianza, nell’accesso «agli uffici pubblici e alle cariche elettive» enuncia – con una “norma programmatica” – che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (introdotto in Costituzione dall’art. 1 della legge cost. n. 1 del 30 maggio 2003), esprimendo un principio di democrazia paritaria, contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (rectius genere), assicurando alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici.

Viene sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, rilevando che la norma fa riferimento alla «Repubblica», implicando che l’impegno per le “pari opportunità” riguarda e coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale.

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Parità di genere e indifferenza di equilibrio

Parità di genere e indifferenza di equilibrio

Il principio costituzionale

L’art. 51 Cost., richiamandosi sotto il profilo sostanziale al principio di eguaglianza, nell’accesso «agli uffici pubblici e alle cariche elettive» enuncia – con una “norma programmatica” – che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (introdotto in Costituzione dall’art. 1 della legge cost. n. 1 del 30 maggio 2003), esprimendo un principio di democrazia paritaria, contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (rectius genere), assicurando alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici.

Viene sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, rilevando che la norma fa riferimento alla «Repubblica», implicando che l’impegno per le “pari opportunità” riguarda e coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale.

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È noto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) stabilisce le competenze del Consiglio comunale (e il correlato diritto di iniziativa, ex comma primo dell’art. 43), e di conseguenza l’ambito operativo dei consiglieri comunali in merito alle materie di competenza nel rispetto della distinzione (separazione) di ruoli tra organi e uffici.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1078 del 26 novembre 2018, interviene per definire i limiti della competenza dei consiglieri comunali in materia di programmazione/regolamentazione delle assunzioni.

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso promosso da alcuni consiglieri di minoranza contro gli atti giuntali di modifica del regolamento delle procedure concorsuali (diversa composizione delle commissioni selettive) e assunzionali, compresi gli avvisi di selezione per la mobilità volontaria, nonché gli atti di composizione delle commissioni concorsuali, ritenendo lese le proprie prerogative attinenti al c.d. munus non avendo interloquito, nelle determinazioni, con il Consiglio comunale.

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Lesioni o diritti dei consiglieri comunali in materia assunzionale

Lesioni o diritti dei consiglieri comunali in materia assunzionale

È noto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) stabilisce le competenze del Consiglio comunale (e il correlato diritto di iniziativa, ex comma primo dell’art. 43), e di conseguenza l’ambito operativo dei consiglieri comunali in merito alle materie di competenza nel rispetto della distinzione (separazione) di ruoli tra organi e uffici.

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1078 del 26 novembre 2018, interviene per definire i limiti della competenza dei consiglieri comunali in materia di programmazione/regolamentazione delle assunzioni.

Il fatto, nella sua essenzialità, vede il ricorso promosso da alcuni consiglieri di minoranza contro gli atti giuntali di modifica del regolamento delle procedure concorsuali (diversa composizione delle commissioni selettive) e assunzionali, compresi gli avvisi di selezione per la mobilità volontaria, nonché gli atti di composizione delle commissioni concorsuali, ritenendo lese le proprie prerogative attinenti al c.d. munus non avendo interloquito, nelle determinazioni, con il Consiglio comunale.

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