«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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L’IMU degli alloggi ATER

L’IMU degli alloggi ATER

Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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