«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La tecnologia è entrata nel Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 73, per semplificare l’operatività delle sedute degli organi elettivi dell’Amministrazione locale, in assenza di una disciplina regolamentare che prevedesse tale modalità di lavori.

Si premette il quadro normativo prima del D.L. n. 18/2000.

Il comma 2 dell’art. 38 «Consigli comunali e provinciali» del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Riunioni degli organi in videoconferenza ai tempi del COVID-19, con schemi d’atto

Riunioni degli organi in videoconferenza ai tempi del COVID-19, con schemi d’atto

La tecnologia è entrata nel Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 73, per semplificare l’operatività delle sedute degli organi elettivi dell’Amministrazione locale, in assenza di una disciplina regolamentare che prevedesse tale modalità di lavori.

Si premette il quadro normativo prima del D.L. n. 18/2000.

Il comma 2 dell’art. 38 «Consigli comunali e provinciali» del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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