«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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Unico centro decisionale

Unico centro decisionale

Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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Il tema

La sez. giurisdizionale Umbria, della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022 (relatore Scognamiglio), interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa (un istituto giuscontabile disciplinato dall’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, avente carattere eccezionale) in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie).

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Dissesto e anticipazione di tesoreria: una ricognizione pubblicistica

Dissesto e anticipazione di tesoreria: una ricognizione pubblicistica

Il tema

La sez. giurisdizionale Umbria, della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022 (relatore Scognamiglio), interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa (un istituto giuscontabile disciplinato dall’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, avente carattere eccezionale) in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie).

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Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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L’IMU degli alloggi ATER

L’IMU degli alloggi ATER

Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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