«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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  1. Il caso e la ratio. 2. Interpretazione rigorosa. 3. La natura dei Consorzi di bonifica. 4. La composizione del Consorzio di bonifica. 5. L’esercizio dei poteri. 6. Il principio di separazione. 7. Precisazioni sull’inquadramento dei Consorzi di bonifica. 8. Modello organizzativo e separazione dei poteri nei Consorzi di bonifica. 9. I poteri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica. 10. La mancanza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione (soluzione del caso).

 Il caso e la ratio

La questione posta verte sulla possibilità di nominare un consigliere comunale (di un comune superiore a 15.ooo abitanti), quale componente di un Consiglio di amministrazione di un Consorzio di bonifica (caso estendibile ad altri soggetti, ad es. società); componente privo di deleghe, e, dunque, escludendo (o meno) l’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013.

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Analisi della disciplina sulla inconferibilità/incompatibilità ai fini della nomina regionale di un componente del C.d.a. di un Consorzio di bonifica (ente pubblico economico)

Analisi della disciplina sulla inconferibilità/incompatibilità ai fini della nomina regionale di un componente del C.d.a. di un Consorzio di bonifica (ente pubblico economico)
  1. Il caso e la ratio. 2. Interpretazione rigorosa. 3. La natura dei Consorzi di bonifica. 4. La composizione del Consorzio di bonifica. 5. L’esercizio dei poteri. 6. Il principio di separazione. 7. Precisazioni sull’inquadramento dei Consorzi di bonifica. 8. Modello organizzativo e separazione dei poteri nei Consorzi di bonifica. 9. I poteri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica. 10. La mancanza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione (soluzione del caso).

 Il caso e la ratio

La questione posta verte sulla possibilità di nominare un consigliere comunale (di un comune superiore a 15.ooo abitanti), quale componente di un Consiglio di amministrazione di un Consorzio di bonifica (caso estendibile ad altri soggetti, ad es. società); componente privo di deleghe, e, dunque, escludendo (o meno) l’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013.

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In questo periodo (finale) di emergenza COVID-19 le Amministrazioni locali hanno erogato contributi alle famiglie in stato di bisogno o di necessità, contributi erogati in via prioritaria a coloro che non beneficiavano di altri interventi, specie in relazione ai c.d. buoni alimentari/spesa (per «l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale» o «di generi alimentari o prodotti di prima necessità»).

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Considerazioni minime sull’accesso civico generalizzato e ispettivo dei beneficiari di contributi alimentari COVID-19

Considerazioni minime sull’accesso civico generalizzato e ispettivo dei beneficiari di contributi alimentari COVID-19

In questo periodo (finale) di emergenza COVID-19 le Amministrazioni locali hanno erogato contributi alle famiglie in stato di bisogno o di necessità, contributi erogati in via prioritaria a coloro che non beneficiavano di altri interventi, specie in relazione ai c.d. buoni alimentari/spesa (per «l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale» o «di generi alimentari o prodotti di prima necessità»).

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.

Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).

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Eventi o manifestazioni culturali, museali, musicali, estive e concorrenza

Eventi o manifestazioni culturali, museali, musicali, estive e concorrenza

È noto che le attività promozionali, anche culturali e musicali, vanno assegnate con una procedura concorsuale, nei limiti delle procedure sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lettera a) e successive lettere previa consultazione del D.Lgs. n. 50/2016, rilevando (al di là della possibilità di affidamenti diretti) che la consultazione di più operatori economici costituisce una regola di “buona amministrazione” (c.d. best practice), poiché oltre ad evitare arbitrarietà dell’affidamento (sia pure contemperato dalla rotazione) permette un confronto tra più proposte/soluzioni e prezzi, in funzione di un principio di economicità, ex art. 1 della Legge n. 241/1990.

Già la terza sezione Lecce del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 dicembre 2018, n. 1834, affermò la piena legittimità di un affidamento diretto a seguito di una manifestazione di interesse (avviso pubblico), indetta da un’Amministrazione locale per individuare un soggetto organizzatore di eventi estivi, indicando la bontà della decisione a seguito di un’effettiva – reale fase di pubblicità (alias concorrenza e principio del favor partecipationis).

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