«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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Avviso di convocazione del consiglio comunale via pec, fax, sms

L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

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Accesso agli atti delle società partecipate

Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

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Lo Statuto rappresenta la fonte primaria per l’Ordinamento locale, si compone di un articolato di norme che delineano i caratteri dell’Amministrazione comunale (imprimendo un determinato e tendenziale orientamento, nel quadro delle forze politiche che compongono la coalizione di governo), stabilesce concretamente l’esercizio delle funzioni attribuite, e investe, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L.:

a.            le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);

b.            le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

c.            i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;

d.            i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;

e.            le forme di collaborazione fra Comuni e Province;

f.             della partecipazione popolare;

g.            del decentramento;

h.            dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

i.              lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.

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Quorum, votazioni e modifiche statutarie

Lo Statuto rappresenta la fonte primaria per l’Ordinamento locale, si compone di un articolato di norme che delineano i caratteri dell’Amministrazione comunale (imprimendo un determinato e tendenziale orientamento, nel quadro delle forze politiche che compongono la coalizione di governo), stabilesce concretamente l’esercizio delle funzioni attribuite, e investe, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L.:

a.            le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);

b.            le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

c.            i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;

d.            i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;

e.            le forme di collaborazione fra Comuni e Province;

f.             della partecipazione popolare;

g.            del decentramento;

h.            dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

i.              lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.

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