«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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Il pronunciamento

Il TAR Veneto, con l’ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021, interviene per affermare la legittimità del diniego al subappalto manifestata dal RUP della Stazione Appaltante ad un’impresa appartenente ad un Consorzio stabile, ex art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale necessariamente si caratterizza in ragione della strutturale alterità rispetto alle singole imprese che in esso, per ragioni essenzialmente mutualistiche[1], si sono aggregate: il subappalto diretto ad una consorziata svilirebbe l’essenza stessa del soggetto (unico) appaltatore, ben potendo demandare nei limiti consentiti alle consorziate solo quando interviene l’autorizzazione preventiva della P.A., acclarando una sostanziale e formale distinzione tra Consorzio stabile (parte negoziale del contratto di appalto) e sue consorziate (estranee al contratto principale con la S.A.)[2].

Il consorzio

In via generale, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica il consorzio è il soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l’Amministrazione appaltante in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, essendo lo stesso responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate[3].

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Il Consorzio stabile d’impresa non può subappaltare ad una sua consorziata senza l’autorizzazione della P.A.

Il Consorzio stabile d’impresa non può subappaltare ad una sua consorziata senza l’autorizzazione della P.A.

Il pronunciamento

Il TAR Veneto, con l’ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021, interviene per affermare la legittimità del diniego al subappalto manifestata dal RUP della Stazione Appaltante ad un’impresa appartenente ad un Consorzio stabile, ex art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale necessariamente si caratterizza in ragione della strutturale alterità rispetto alle singole imprese che in esso, per ragioni essenzialmente mutualistiche[1], si sono aggregate: il subappalto diretto ad una consorziata svilirebbe l’essenza stessa del soggetto (unico) appaltatore, ben potendo demandare nei limiti consentiti alle consorziate solo quando interviene l’autorizzazione preventiva della P.A., acclarando una sostanziale e formale distinzione tra Consorzio stabile (parte negoziale del contratto di appalto) e sue consorziate (estranee al contratto principale con la S.A.)[2].

Il consorzio

In via generale, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica il consorzio è il soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l’Amministrazione appaltante in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, essendo lo stesso responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate[3].

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L’inquadramento di una strada nell’elenco comunale delle vie pubbliche o vicinali, di cui all’art. 8 della legge n. 126/1958 «Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico», ha valore presuntivo (ha natura dichiarativa non costitutiva), ben potendo dimostrare l’interessato l’inesistenza del transito pubblico del bene, e rivendicare la piena proprietà privata della strada.

La quarta Sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5820 datata 10 ottobre 2018, individua tutta una serie di elementi univoci in grado di qualificare il bene per l’uso pubblico, con la piena libertà di accesso, di circolazione e di utilizzazione da parte di terzi, rispetto ad una strada privata dove tali caratteri non sono rinvenibili.

La destinazione pubblica di una strada privata (c.d. strada vicinale) è titolo sufficiente a legittimare l’esercizio del potere amministrativo dell’Ente locale ai fini della regolamentazione delle attività edilizie e della viabilità, anche se il suolo è privato.

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Strada privata ad uso pubblico: manutenzione a carico del privato

Strada privata ad uso pubblico: manutenzione a carico del privato

L’inquadramento di una strada nell’elenco comunale delle vie pubbliche o vicinali, di cui all’art. 8 della legge n. 126/1958 «Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico», ha valore presuntivo (ha natura dichiarativa non costitutiva), ben potendo dimostrare l’interessato l’inesistenza del transito pubblico del bene, e rivendicare la piena proprietà privata della strada.

La quarta Sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5820 datata 10 ottobre 2018, individua tutta una serie di elementi univoci in grado di qualificare il bene per l’uso pubblico, con la piena libertà di accesso, di circolazione e di utilizzazione da parte di terzi, rispetto ad una strada privata dove tali caratteri non sono rinvenibili.

La destinazione pubblica di una strada privata (c.d. strada vicinale) è titolo sufficiente a legittimare l’esercizio del potere amministrativo dell’Ente locale ai fini della regolamentazione delle attività edilizie e della viabilità, anche se il suolo è privato.

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