«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 21 gennaio 2019, interviene nel definire il valore giuridico delle operazioni di gara e i tempi ragionevoli della seduta, estesi in più incontri e per un notevole lasso di tempo, il tutto da comprovare mediante verbalizzazione.

In via generale, l’articolo 2 della Legge n. 241/1990, esprime un concetto sull’esigenza di adottare i provvedimenti, e le fasi procedimentali, in tempi certi (alias rapidi), prevedendo al successivo comma 2 bis il risarcimento del danno ingiusto dall’inosservanza dei termini di conclusione, al punto da spingersi ad indennizzare l’istante dal “mero ritardo”, quale conseguenza oggettiva dell’inerzia dell’Amministrazione: sintomatica di una condotta non conforme alle regole di trasparenza e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

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Tempi delle operazioni di gara e verbalizzazione

Tempi delle operazioni di gara e verbalizzazione

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 21 gennaio 2019, interviene nel definire il valore giuridico delle operazioni di gara e i tempi ragionevoli della seduta, estesi in più incontri e per un notevole lasso di tempo, il tutto da comprovare mediante verbalizzazione.

In via generale, l’articolo 2 della Legge n. 241/1990, esprime un concetto sull’esigenza di adottare i provvedimenti, e le fasi procedimentali, in tempi certi (alias rapidi), prevedendo al successivo comma 2 bis il risarcimento del danno ingiusto dall’inosservanza dei termini di conclusione, al punto da spingersi ad indennizzare l’istante dal “mero ritardo”, quale conseguenza oggettiva dell’inerzia dell’Amministrazione: sintomatica di una condotta non conforme alle regole di trasparenza e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

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L’utilizzo di una piattaforma informatica per la partecipazione ad un procedimento di gara pubblica, o più in generale, per la formulazione di una richiesta alla P.A. mediante una specifica procedura on line, deve garantire e assolvere da una parte, la sicurezza della trasmissione/trattamento dei dati, delle procedure e l’individuazione certa dell’offerente/richiedente, dall’altra, le eventuali anomalie del sistema (ad. blocchi di linea) o i suoi limiti strutturali (o di programma software) sono a carico del titolare/concessionario del servizio pubblico o dell’Autorità pubblica procedente.

La sez. IV del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 9 gennaio 2019, n. 40, conferma che gli eventuali problemi di linea e/o di upload, che ritardano il processo e i tempi di partecipazione alla procedura di affidamento di un servizio non possono gravare sul concorrente, con l’inevitabile esigenza di riaprire i termini di presentazione delle offerte.

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Problemi informatici o di malfunzionamento delle piattaforme on line

Problemi informatici o di malfunzionamento delle piattaforme on line

L’utilizzo di una piattaforma informatica per la partecipazione ad un procedimento di gara pubblica, o più in generale, per la formulazione di una richiesta alla P.A. mediante una specifica procedura on line, deve garantire e assolvere da una parte, la sicurezza della trasmissione/trattamento dei dati, delle procedure e l’individuazione certa dell’offerente/richiedente, dall’altra, le eventuali anomalie del sistema (ad. blocchi di linea) o i suoi limiti strutturali (o di programma software) sono a carico del titolare/concessionario del servizio pubblico o dell’Autorità pubblica procedente.

La sez. IV del T.A.R. Lombardia, Milano, con la sentenza 9 gennaio 2019, n. 40, conferma che gli eventuali problemi di linea e/o di upload, che ritardano il processo e i tempi di partecipazione alla procedura di affidamento di un servizio non possono gravare sul concorrente, con l’inevitabile esigenza di riaprire i termini di presentazione delle offerte.

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