«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il pronunciamento

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2020 n. 4771, risponde in maniera positiva al diritto di accesso ai documenti da parte di un giornalista del proprio istituto di previdenza; accesso finalizzato a conoscere le operazioni di conferimento (selezione, corrispondenza di stima, documenti istruttori, contratto/regolamento della gestione patrimoniale/immobiliare del fondo) del patrimonio immobiliare alla propria cassa (INPGI)[1].

In breve, la questione verteva sulla possibilità di accedere alla documentazione di gestione del “Fondo immobiliare” e del diniego espresso:

  • del soggetto gestore, in relazione alla riservatezza commerciale dell’attività svolta dallo stesso Fondo e dei relativi riflessi;
  • dell’Istituto di previdenza, per carenza di legittimazione (alias «sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto») non ritenendo sufficiente la mera qualità di iscritto alla Cassa, nonché trattandosi di questioni attinenti ad un’attività non pubblicistica ma esterna, priva per ciò di pubblico interesse visto che l’asset immobiliare deve garantire la migliore redditività, finalizzata a contribuire all’equilibrio economico finanziario dei conti dell’ente nel medio lungo periodo, non anche alla gestione delle risorse finalizzate alle attività di assistenza e previdenza presso i propri iscritti.

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Diritto di accesso alle operazioni patrimoniali privatistiche incidenti su una cassa di previdenza (fondazione): un caso singolare

Diritto di accesso alle operazioni patrimoniali privatistiche incidenti su una cassa di previdenza (fondazione): un caso singolare

Il pronunciamento

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2020 n. 4771, risponde in maniera positiva al diritto di accesso ai documenti da parte di un giornalista del proprio istituto di previdenza; accesso finalizzato a conoscere le operazioni di conferimento (selezione, corrispondenza di stima, documenti istruttori, contratto/regolamento della gestione patrimoniale/immobiliare del fondo) del patrimonio immobiliare alla propria cassa (INPGI)[1].

In breve, la questione verteva sulla possibilità di accedere alla documentazione di gestione del “Fondo immobiliare” e del diniego espresso:

  • del soggetto gestore, in relazione alla riservatezza commerciale dell’attività svolta dallo stesso Fondo e dei relativi riflessi;
  • dell’Istituto di previdenza, per carenza di legittimazione (alias «sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto») non ritenendo sufficiente la mera qualità di iscritto alla Cassa, nonché trattandosi di questioni attinenti ad un’attività non pubblicistica ma esterna, priva per ciò di pubblico interesse visto che l’asset immobiliare deve garantire la migliore redditività, finalizzata a contribuire all’equilibrio economico finanziario dei conti dell’ente nel medio lungo periodo, non anche alla gestione delle risorse finalizzate alle attività di assistenza e previdenza presso i propri iscritti.

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La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 4068 del 17 giugno 2019, interviene per confermare che gli standard ad uso pubblico non possono essere sottratti dalla loro destinazione a uso collettivo, salvo l’ipotesi che tali aree risultano in eccedenza rispetto ai minimi previsti dalla legge (D.M. n. 1444 del 1968) e si provveda con una rigorosa valutazione da parte dell’Amministrazione (e non del privato) in un corretto bilanciamento di interessi pubblici (anche di natura economica) e di legittime aspettative dei terzi, sempre e comunque rispettando il corretto assetto del territorio (qualità della vita).

La vicenda complessa nella sua essenzialità prevedeva (all’interno di una convenzione urbanistica per la realizzazione di un comparto produttivo) la cessione di una determinata area a titolo di standard sulla quale l’Amministrazione ha realizzato un magazzino comunale (quale standard di qualità aggiuntivo connesso alla esecuzione di altra e diversa convenzione di lottizzazione, piano attuativo).

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Alienazione dello standard ad uso pubblico

Alienazione dello standard ad uso pubblico

La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 4068 del 17 giugno 2019, interviene per confermare che gli standard ad uso pubblico non possono essere sottratti dalla loro destinazione a uso collettivo, salvo l’ipotesi che tali aree risultano in eccedenza rispetto ai minimi previsti dalla legge (D.M. n. 1444 del 1968) e si provveda con una rigorosa valutazione da parte dell’Amministrazione (e non del privato) in un corretto bilanciamento di interessi pubblici (anche di natura economica) e di legittime aspettative dei terzi, sempre e comunque rispettando il corretto assetto del territorio (qualità della vita).

La vicenda complessa nella sua essenzialità prevedeva (all’interno di una convenzione urbanistica per la realizzazione di un comparto produttivo) la cessione di una determinata area a titolo di standard sulla quale l’Amministrazione ha realizzato un magazzino comunale (quale standard di qualità aggiuntivo connesso alla esecuzione di altra e diversa convenzione di lottizzazione, piano attuativo).

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