«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.

La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.

La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.

La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.

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Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.

La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.

La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.

La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.

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Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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Diritto di accesso dei titoli edilizi

Diritto di accesso dei titoli edilizi

diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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I diritti di accesso

I diritti di accesso

 

La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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L’articolo 13 del d.lgs. 163/2006

Il diritto di accesso viene trattato nell’articolo 13 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D.Lgs. n. 163/2006 dove si individua una procedura “speciale” dell’accesso agli atti delle procedure di gara e della loro esecuzione, ivi comprese le candidature e le offerte, chiarendo che si tratta di un regime differenziato rispetto alla disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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Il diritto di accesso del codice dei contratti

L’articolo 13 del d.lgs. 163/2006

Il diritto di accesso viene trattato nell’articolo 13 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D.Lgs. n. 163/2006 dove si individua una procedura “speciale” dell’accesso agli atti delle procedure di gara e della loro esecuzione, ivi comprese le candidature e le offerte, chiarendo che si tratta di un regime differenziato rispetto alla disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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