«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 963 del 22 settembre 2022, interviene nel dichiarare inammissibile un appello concernente il rigetto di un’istanza del terzo di autorizzazione alla consultazione da remoto (rectius accesso telematico) del fascicolo telematico relativo ad un giudizio per l’espletamento dell’attività difensiva.

L’accesso agli atti processuali e diverso dal diritto di accesso documentale

In generale, giova rammentare che gli atti di un processo (civile) non rientrano, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili[1] atteso che i limiti della nozione di attività amministrativa, nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso a documenti che vi si ricolleghino, negano la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo[2].

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Nessun diritto di accesso documentale agli atti processuali

Nessun diritto di accesso documentale agli atti processuali

La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 963 del 22 settembre 2022, interviene nel dichiarare inammissibile un appello concernente il rigetto di un’istanza del terzo di autorizzazione alla consultazione da remoto (rectius accesso telematico) del fascicolo telematico relativo ad un giudizio per l’espletamento dell’attività difensiva.

L’accesso agli atti processuali e diverso dal diritto di accesso documentale

In generale, giova rammentare che gli atti di un processo (civile) non rientrano, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili[1] atteso che i limiti della nozione di attività amministrativa, nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso a documenti che vi si ricolleghino, negano la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo[2].

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La trasparenza amministrativa del modello FOIA (ex art. 5, Accesso civico a dati e documenti, del d.l.gs n. 33/2013, accesso civico, primo comma, e generalizzato, secondo comma), l’accesso partecipativo al procedimento e documentale (ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990) esprimono dei valori di buona amministrazione e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) a presidio dei principi di legalità.

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Ultimi approdi giurisprudenziali sull’accesso agli atti: tra esigenze di trasparenza ed eccessi

Ultimi approdi giurisprudenziali sull’accesso agli atti: tra esigenze di trasparenza ed eccessi

La trasparenza amministrativa del modello FOIA (ex art. 5, Accesso civico a dati e documenti, del d.l.gs n. 33/2013, accesso civico, primo comma, e generalizzato, secondo comma), l’accesso partecipativo al procedimento e documentale (ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990) esprimono dei valori di buona amministrazione e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) a presidio dei principi di legalità.

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Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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