«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

Continua a leggere

Accesso al registro delle telefonate del 118

Accesso al registro delle telefonate del 118

La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

Continua a leggere

La prima sez. Bologna del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 462 del 21 maggio 2019, interviene sull’illegittimità di un provvedimento disciplinare basato sull’errata rappresentazione della sfera privata dell’interessato: consapevolezza dei fatti da parte di un agente della Polizia di Stato.

Pare giusto rammentare che per i dipendenti della P.A. anche il comportamento nella vita privata può assumere rilievo ai fini disciplinari, qualora in contrasto con le discipline interne per aver mantenuto magari un contegno tale da “ingenerare rimarchi”: una condotta al di fuori del servizio che assume rilievo di meritevolezza, incidendo sulla carriera professionale, valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente ad una determinata Amministrazione dello Stato.

In termini diversi, taluni comportamenti estranei alla propria funzione (al lavoro prestato) rilevano in una prospettiva funzionale all’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza (da cui dipende e presta servizio), sicché le condotte “irreprensibili” devono essere sempre mantenute in funzione della fiducia riposta dai consociati nei suoi appartenenti.

Continua a leggere

Frequentazioni extralavorative, procedimento disciplinare, istruttoria e onere della prova

Frequentazioni extralavorative, procedimento disciplinare, istruttoria e onere della prova

La prima sez. Bologna del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 462 del 21 maggio 2019, interviene sull’illegittimità di un provvedimento disciplinare basato sull’errata rappresentazione della sfera privata dell’interessato: consapevolezza dei fatti da parte di un agente della Polizia di Stato.

Pare giusto rammentare che per i dipendenti della P.A. anche il comportamento nella vita privata può assumere rilievo ai fini disciplinari, qualora in contrasto con le discipline interne per aver mantenuto magari un contegno tale da “ingenerare rimarchi”: una condotta al di fuori del servizio che assume rilievo di meritevolezza, incidendo sulla carriera professionale, valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente ad una determinata Amministrazione dello Stato.

In termini diversi, taluni comportamenti estranei alla propria funzione (al lavoro prestato) rilevano in una prospettiva funzionale all’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza (da cui dipende e presta servizio), sicché le condotte “irreprensibili” devono essere sempre mantenute in funzione della fiducia riposta dai consociati nei suoi appartenenti.

Continua a leggere