«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 3 aprile 2020, n. 461, conferma che il malfunzionamento di un sistema dinamico per la scelta del contraente che preclude la partecipazione all’operatore economico di presentare l’offerta ricade sulla stazione appaltante, aprendo delle considerazioni prospettiche sul potere della I.A. (intelligenza artificiale o del software).

Nel caso di specie, non sono state ritenute valide le offerte presentate, oltre i termini previsti dal bando di gara, nella piattaforma telematica, laddove si faccia ricadere sui concorrenti i rischi derivanti dalle anomalie e dai malfunzionamenti del sistema stesso.

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Malfunzionamento della piattaforma e potere espulsivo del software (o della I.A.)

Malfunzionamento della piattaforma e potere espulsivo del software (o della I.A.)

La sez. III del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 3 aprile 2020, n. 461, conferma che il malfunzionamento di un sistema dinamico per la scelta del contraente che preclude la partecipazione all’operatore economico di presentare l’offerta ricade sulla stazione appaltante, aprendo delle considerazioni prospettiche sul potere della I.A. (intelligenza artificiale o del software).

Nel caso di specie, non sono state ritenute valide le offerte presentate, oltre i termini previsti dal bando di gara, nella piattaforma telematica, laddove si faccia ricadere sui concorrenti i rischi derivanti dalle anomalie e dai malfunzionamenti del sistema stesso.

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Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza 24 giugno 2019 n. 1450, stabilisce un principio di diritto essenziale per le libertà individuali, non potendo essere sanzionati per una condotta non consapevole: un addebito, per essere legittimo, deve fondarsi su fatti provati, su un’istruttoria completa, e sul principio della responsabilità.

Il fatto, che segna un prisma giuridico che va oltre al singolo caso, vede coinvolto un militare (di un nucleo investigativo) rimproverato (suo malgrado) per una relazione, breve e superficiale, con una cittadina straniera; relazione consistente in qualche messaggio e telefonata senza frequentazione de visu, senza svelare la propria qualifica.

La comminata sanzione disciplinare, recava come motivazione un dimostrato (che però non risulterà dimostrato) «minore senso di responsabilità per avere instaurato, trascurando la prudenza che il delicato incarico porrebbe e sottacendo la propria reale identità, un rapporto confidenziale con donna di nazionalità …, risultata successivamente gravata da pregiudizi di polizia e tratta in arresto per reati in materia di sostanze stupefacenti».

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La rilevanza disciplinare di chattare e chiamare via cell. in ambito extra lavorativo

La rilevanza disciplinare di chattare e chiamare via cell. in ambito extra lavorativo

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza 24 giugno 2019 n. 1450, stabilisce un principio di diritto essenziale per le libertà individuali, non potendo essere sanzionati per una condotta non consapevole: un addebito, per essere legittimo, deve fondarsi su fatti provati, su un’istruttoria completa, e sul principio della responsabilità.

Il fatto, che segna un prisma giuridico che va oltre al singolo caso, vede coinvolto un militare (di un nucleo investigativo) rimproverato (suo malgrado) per una relazione, breve e superficiale, con una cittadina straniera; relazione consistente in qualche messaggio e telefonata senza frequentazione de visu, senza svelare la propria qualifica.

La comminata sanzione disciplinare, recava come motivazione un dimostrato (che però non risulterà dimostrato) «minore senso di responsabilità per avere instaurato, trascurando la prudenza che il delicato incarico porrebbe e sottacendo la propria reale identità, un rapporto confidenziale con donna di nazionalità …, risultata successivamente gravata da pregiudizi di polizia e tratta in arresto per reati in materia di sostanze stupefacenti».

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La prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 agosto 2019, n. 1533, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti, definisce il risarcimento dei danni all’operatore economico estromesso.

In via generale, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività ed il mancato incremento del curriculum aziendale)[1]: la domanda sul quantum della pretesa risarcitoria dovrà essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione del servizio, la quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione[2].

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Mancata aggiudicazione: prova rigorosa del danno

Mancata aggiudicazione: prova rigorosa del danno

La prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 agosto 2019, n. 1533, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti, definisce il risarcimento dei danni all’operatore economico estromesso.

In via generale, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività ed il mancato incremento del curriculum aziendale)[1]: la domanda sul quantum della pretesa risarcitoria dovrà essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione del servizio, la quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione[2].

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La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 31 del 20 maggio 2019, interviene nel chiarire la corretta determinazione dei rimborsi spesa dei consiglieri (delegati o privi di delega), lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici, ove si considera la loro presenza come “necessaria” per le attività dell’Ente Locale, mutuando/ e/o estendendo la disciplina degli assessori a tali figure, pur prive di una loro collocazione giuridica (sotto l’aspetto considerato) nel D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Nel formulare la richiesta l’Amministrazione provinciale richiama un precedente che, con riguardo ai rimborsi viaggio, ex art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto come “presenza necessaria”, una serie di fattispecie che non possono dar luogo a rimborso spese di viaggio, tra cui:

  1. in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell’ente;
  2. ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;
  3. per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
  4. a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute.

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Possibilità di rimborsi viaggio ai consiglieri provinciali delegati

Possibilità di rimborsi viaggio ai consiglieri provinciali delegati

La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 31 del 20 maggio 2019, interviene nel chiarire la corretta determinazione dei rimborsi spesa dei consiglieri (delegati o privi di delega), lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici, ove si considera la loro presenza come “necessaria” per le attività dell’Ente Locale, mutuando/ e/o estendendo la disciplina degli assessori a tali figure, pur prive di una loro collocazione giuridica (sotto l’aspetto considerato) nel D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Nel formulare la richiesta l’Amministrazione provinciale richiama un precedente che, con riguardo ai rimborsi viaggio, ex art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto come “presenza necessaria”, una serie di fattispecie che non possono dar luogo a rimborso spese di viaggio, tra cui:

  1. in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell’ente;
  2. ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;
  3. per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
  4. a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute.

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Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 21 gennaio 2019, interviene nel definire il valore giuridico delle operazioni di gara e i tempi ragionevoli della seduta, estesi in più incontri e per un notevole lasso di tempo, il tutto da comprovare mediante verbalizzazione.

In via generale, l’articolo 2 della Legge n. 241/1990, esprime un concetto sull’esigenza di adottare i provvedimenti, e le fasi procedimentali, in tempi certi (alias rapidi), prevedendo al successivo comma 2 bis il risarcimento del danno ingiusto dall’inosservanza dei termini di conclusione, al punto da spingersi ad indennizzare l’istante dal “mero ritardo”, quale conseguenza oggettiva dell’inerzia dell’Amministrazione: sintomatica di una condotta non conforme alle regole di trasparenza e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

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Tempi delle operazioni di gara e verbalizzazione

Tempi delle operazioni di gara e verbalizzazione

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 514 del 21 gennaio 2019, interviene nel definire il valore giuridico delle operazioni di gara e i tempi ragionevoli della seduta, estesi in più incontri e per un notevole lasso di tempo, il tutto da comprovare mediante verbalizzazione.

In via generale, l’articolo 2 della Legge n. 241/1990, esprime un concetto sull’esigenza di adottare i provvedimenti, e le fasi procedimentali, in tempi certi (alias rapidi), prevedendo al successivo comma 2 bis il risarcimento del danno ingiusto dall’inosservanza dei termini di conclusione, al punto da spingersi ad indennizzare l’istante dal “mero ritardo”, quale conseguenza oggettiva dell’inerzia dell’Amministrazione: sintomatica di una condotta non conforme alle regole di trasparenza e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

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