«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 1 giugno 2020, n. 3405, interviene per definire la corretta determinazione degli oneri, anche in relazione alla loro esenzione.

La questione parte dall’imposizione del Comune ai ricorrenti del pagamento del contributo concessorio in dipendenza del rilascio di un titolo abilitativo (concessione edilizia per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare esistente), ritenendo non dovuto, ai sensi dell’art. 9, lett. d), legge n. 10/77 («per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari», una deroga al principio di doverosità), senza possibilità di rideterminazione ex post del contributo, in sede di esercizio del potere di autotutela.

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Esenzione dal pagamento degli oneri: una deroga di stretta interpretazione

Esenzione dal pagamento degli oneri: una deroga di stretta interpretazione

La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 1 giugno 2020, n. 3405, interviene per definire la corretta determinazione degli oneri, anche in relazione alla loro esenzione.

La questione parte dall’imposizione del Comune ai ricorrenti del pagamento del contributo concessorio in dipendenza del rilascio di un titolo abilitativo (concessione edilizia per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare esistente), ritenendo non dovuto, ai sensi dell’art. 9, lett. d), legge n. 10/77 («per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari», una deroga al principio di doverosità), senza possibilità di rideterminazione ex post del contributo, in sede di esercizio del potere di autotutela.

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