«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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Unico centro decisionale

Unico centro decisionale

Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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L’estensione dell’accesso civico oltre confini

L’estensione dell’accesso civico oltre confini

I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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La massima

La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 10 febbraio 2022, n. 95 (Est. Mastrantuono), interviene per confermare l’esclusione da una prova concorsuale al posto di dirigente di un candidato che, pur ammonito dal bando di concorso sul divieto di utilizzare il telefono cellulare, fotografava l’elaborato della prova scritta prima della sua consegna alla Commissione esaminatrice, a cui non è passato inosservato l’inusuale “selfie” documentale.

Le regole concorsuali e interpretative

In modo puntuale, il bando concorsuale prevedeva espressamente «è vietato… l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche… è altresì vietato introdurre nella sede d’esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione».

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Effetti escludenti di un “selfie” della prova concorsuale

Effetti escludenti di un “selfie” della prova concorsuale

La massima

La sez. I del TAR Basilicata, con la sentenza 10 febbraio 2022, n. 95 (Est. Mastrantuono), interviene per confermare l’esclusione da una prova concorsuale al posto di dirigente di un candidato che, pur ammonito dal bando di concorso sul divieto di utilizzare il telefono cellulare, fotografava l’elaborato della prova scritta prima della sua consegna alla Commissione esaminatrice, a cui non è passato inosservato l’inusuale “selfie” documentale.

Le regole concorsuali e interpretative

In modo puntuale, il bando concorsuale prevedeva espressamente «è vietato… l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche… è altresì vietato introdurre nella sede d’esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione».

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