«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La formazione del dipendente pubblico prevede un ciclo minimo e periodico di incontri per affrontare (educare) una materia centrale nella condotta (modus operandi) di tutti coloro che svolgono una funzione pubblica (ex art. 54, comma 2, Cost.), al fine di cementare il senso etico, ovvero quell’attitudine di amministrare “beni” appartenenti alla collettività (pubblici) senza incorrere in interessi secondari (amicali/personali), con uno scopo (la finalizzazione espressa dell’art. 97 Cost.: «il buon andamento e l’imparzialità») di assicurare il soddisfacimento dell’interesse generale: una neutralità rispetto all’oggetto della prestazione.

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Effetti plurimi e distorti dell’esperienza infedele

Effetti plurimi e distorti dell’esperienza infedele

La formazione del dipendente pubblico prevede un ciclo minimo e periodico di incontri per affrontare (educare) una materia centrale nella condotta (modus operandi) di tutti coloro che svolgono una funzione pubblica (ex art. 54, comma 2, Cost.), al fine di cementare il senso etico, ovvero quell’attitudine di amministrare “beni” appartenenti alla collettività (pubblici) senza incorrere in interessi secondari (amicali/personali), con uno scopo (la finalizzazione espressa dell’art. 97 Cost.: «il buon andamento e l’imparzialità») di assicurare il soddisfacimento dell’interesse generale: una neutralità rispetto all’oggetto della prestazione.

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  1. Massima. 2. Peculato e condotta. 3. Misura di prevenzione della corruzione. 4. I poteri del RPCT. 5. Il RPCT e l’UPD. 6. Le FAQ ANAC. 7. Considerazioni ex ante

 

  1. Massima

La sez. Lav. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° giugno 2021, n. 15239, conferma la legittimità dell’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in materia di violazione delle misure di sicurezza e del contestuale presidio dell’azione disciplinare: piena compatibilità nella composizione dell’organo competente in materia di sanzioni disciplinari del Presidente (Segretario comunale) che rivestiva anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

  1. Peculato e condotta

La questione è stata affrontata a fronte del licenziamento di un dipendente pubblico al quale veniva addebitato il mancato riversamento, nella casse del Comune, dei diritti di segreteria relativi alle emissioni delle carte d’identità; addebito (per il delitto, ex 314, Peculato, cod. pen., «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria»)[1] emerso da un raffronto tra il registro dei diritti e l’elenco delle carte di identità effettivamente emesse e dichiarate in numero inferiore a quello di effettiva emissione.

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Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario comunale) e l’azione disciplinare

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario comunale) e l’azione disciplinare
  1. Massima. 2. Peculato e condotta. 3. Misura di prevenzione della corruzione. 4. I poteri del RPCT. 5. Il RPCT e l’UPD. 6. Le FAQ ANAC. 7. Considerazioni ex ante

 

  1. Massima

La sez. Lav. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° giugno 2021, n. 15239, conferma la legittimità dell’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in materia di violazione delle misure di sicurezza e del contestuale presidio dell’azione disciplinare: piena compatibilità nella composizione dell’organo competente in materia di sanzioni disciplinari del Presidente (Segretario comunale) che rivestiva anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

  1. Peculato e condotta

La questione è stata affrontata a fronte del licenziamento di un dipendente pubblico al quale veniva addebitato il mancato riversamento, nella casse del Comune, dei diritti di segreteria relativi alle emissioni delle carte d’identità; addebito (per il delitto, ex 314, Peculato, cod. pen., «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria»)[1] emerso da un raffronto tra il registro dei diritti e l’elenco delle carte di identità effettivamente emesse e dichiarate in numero inferiore a quello di effettiva emissione.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 aprile 2020 n. 2450 (estensore Grasso) affronta un tema importante e basilare per l’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti degli organi elettivi: in modo specifico il parere, di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

L’art. 49, «Pareri dei responsabili dei servizi», del TUEL impone al comma primo che «su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione» (ne rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi)[1].

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I pareri negli atti deliberativi rilasciati in conflitto di interessi

I pareri negli atti deliberativi rilasciati in conflitto di interessi

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 aprile 2020 n. 2450 (estensore Grasso) affronta un tema importante e basilare per l’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti degli organi elettivi: in modo specifico il parere, di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

L’art. 49, «Pareri dei responsabili dei servizi», del TUEL impone al comma primo che «su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione» (ne rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi)[1].

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