«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

False rappresentazioni dei luoghi in ambito edilizio

Ai fini della legittimità dell’annullamento di un provvedimento in ambito edilizio, disposto perché il titolo stesso è stata emanato sulla base di dati forniti dal progettista del richiedente rilevatisi poi non corrispondenti allo stato di fatto, è irrilevante accertare o meno se i dati non veritieri siano frutto o meno di dolo del progettista, atteso che ciò che conta per determinare un falso è la mera “immutatio veri”, risultando irrilevante l’elemento psicologico che ha dato luogo alla falsa rappresentazione della realtà.

Elementari ragioni di coerenza logica e a garanzia di un principio di legalità sostanziale, in presenza di un accertamento dell’alterazione della genuinità della documentazione prodotta in ambito edilizio

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