«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sentenza 1° febbraio 2024, n. 2992, della sez. Lavoro della Cassazione, esprime una chiara posizione di tutela effettiva del lavoratore dipendente della PA, quando il rapporto di lavoro viene reiterato – in assenza di un contratto (forma negoziale) – non potendo invocare (la PA) ai fini di escludere il risarcimento del danno la violazione della forma scritta ad substantiam, imposta a livello generale dagli artt. 16 e 17 delle Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, del RD n. 2440 del 1923 (oltre i cento anni di vita).

Nessuna prevalenza della forma sulla sostanza della ratio legis a presidio dei diritti del lavoratore, escludendo che si possa eludere la forza della norma (anti precariato) sulla base di una “prassi” non regolare, rilevando che la richiesta del risarcimento si prescrive in dieci anni[1].

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Reiterazione dei rapporti a termine nella PA

Reiterazione dei rapporti a termine nella PA

La sentenza 1° febbraio 2024, n. 2992, della sez. Lavoro della Cassazione, esprime una chiara posizione di tutela effettiva del lavoratore dipendente della PA, quando il rapporto di lavoro viene reiterato – in assenza di un contratto (forma negoziale) – non potendo invocare (la PA) ai fini di escludere il risarcimento del danno la violazione della forma scritta ad substantiam, imposta a livello generale dagli artt. 16 e 17 delle Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, del RD n. 2440 del 1923 (oltre i cento anni di vita).

Nessuna prevalenza della forma sulla sostanza della ratio legis a presidio dei diritti del lavoratore, escludendo che si possa eludere la forza della norma (anti precariato) sulla base di una “prassi” non regolare, rilevando che la richiesta del risarcimento si prescrive in dieci anni[1].

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In linea generale, la stipula con la Pubblica Amministrazione di un qualsiasi contratto privo della forma scritta è nulla [1], e tale nullità non può essere sanata attraverso il riconoscimento, da parte della Amministrazione committente, dell’utilità della prestazione ricevuta, segnalando, altresì, che con il nuovo Codice dei contratti pubblici vi è la piena autonomia negoziale, potendo la PA «nel perseguire le proprie finalità istituzionali… concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge», ex comma 1, dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 [2].

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Incarico professionale non sottoscritto dal Comune

Incarico professionale non sottoscritto dal Comune

In linea generale, la stipula con la Pubblica Amministrazione di un qualsiasi contratto privo della forma scritta è nulla [1], e tale nullità non può essere sanata attraverso il riconoscimento, da parte della Amministrazione committente, dell’utilità della prestazione ricevuta, segnalando, altresì, che con il nuovo Codice dei contratti pubblici vi è la piena autonomia negoziale, potendo la PA «nel perseguire le proprie finalità istituzionali… concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge», ex comma 1, dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 [2].

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La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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