«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 180 del 7 febbraio 2019, interviene per affermare la piena legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale (settore urbano ed extraurbano), trattandosi di un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

La questione verte sulla determinazione del criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo (kilometrico) più basso per l’affidamento di tutti i lotti del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/16: «per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»; inoltre, il costo della manodopera superava il 50% del costo complessivo del T.P.L. oggetto di gara.

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Criterio del prezzo più basso per servizi standardizzati e ripetitivi di trasporto pubblico locale

Criterio del prezzo più basso per servizi standardizzati e ripetitivi di trasporto pubblico locale

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 180 del 7 febbraio 2019, interviene per affermare la piena legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale (settore urbano ed extraurbano), trattandosi di un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

La questione verte sulla determinazione del criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo (kilometrico) più basso per l’affidamento di tutti i lotti del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/16: «per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»; inoltre, il costo della manodopera superava il 50% del costo complessivo del T.P.L. oggetto di gara.

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