«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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La sez. controllo Campania della Corte dei Conti, con il parere n. 177 del 25 maggio 2023, chiarisce la natura dell’indennità di carica e della sua indisponibilità in caso di rinuncia del destinatario, il quale non può disporre a (suo) “gradimento” una diversa destinazione (compensativa), rientrando la somma nel bilancio, per assumere una destinazione coerente con le regole della finanza pubblica.

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Indisponibilità alla destinazione dell’indennità di carica in caso di rinuncia

Indisponibilità alla destinazione dell’indennità di carica in caso di rinuncia

La sez. controllo Campania della Corte dei Conti, con il parere n. 177 del 25 maggio 2023, chiarisce la natura dell’indennità di carica e della sua indisponibilità in caso di rinuncia del destinatario, il quale non può disporre a (suo) “gradimento” una diversa destinazione (compensativa), rientrando la somma nel bilancio, per assumere una destinazione coerente con le regole della finanza pubblica.

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La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 341 del 19 dicembre 2022 (relatore Consigliere Massa), interviene per condannare un economo e responsabile dell’ufficio finanziario di un Ente locale per l’indebita appropriazione di somme prelevate dal bilancio comunale (autoliquidazione di compensi aggiuntivi allo stipendio, operazioni di cassa ed economali) nell’arco di alcuni anni (sino alla data del suo trasferimento presso altra PA): un accertamento della responsabilità erariale, una palmare infedeltà (in violazione degli artt. 97 e 98 Cost.).

Fatti

I fatti sono emersi a seguito di verifiche contabili in chiusura di esercizio e dell’avvio di un procedimento penale per ipotesi di peculato (ex art. 314 c.p., ossia sottrazione di denaro pubblico), con misura cautelare e sequestro preventivo del profitto del reato (seguiva condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e confisca dei beni).

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Danno erariale per l’appropriazione indebita di somme del bilancio

Danno erariale per l’appropriazione indebita di somme del bilancio

La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 341 del 19 dicembre 2022 (relatore Consigliere Massa), interviene per condannare un economo e responsabile dell’ufficio finanziario di un Ente locale per l’indebita appropriazione di somme prelevate dal bilancio comunale (autoliquidazione di compensi aggiuntivi allo stipendio, operazioni di cassa ed economali) nell’arco di alcuni anni (sino alla data del suo trasferimento presso altra PA): un accertamento della responsabilità erariale, una palmare infedeltà (in violazione degli artt. 97 e 98 Cost.).

Fatti

I fatti sono emersi a seguito di verifiche contabili in chiusura di esercizio e dell’avvio di un procedimento penale per ipotesi di peculato (ex art. 314 c.p., ossia sottrazione di denaro pubblico), con misura cautelare e sequestro preventivo del profitto del reato (seguiva condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e confisca dei beni).

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L’infedeltà

La Corte dei conti, sez. giur. Emilia – Romagna, con la sentenza n. 142 del 12 agosto 2022, nel condannare una condotta infedele all’obbligo di imparzialità, ex art. 97 Cost. (bene giuridico da salvaguardare a fronte di azioni in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici)[1], fornisce alcune indicazioni sulla pervasività del fenomeno e delle mafie, soffermandosi sulle diverse profilazioni del danno erariale e della sua esibizione concreta.

La prestazione di lavoro pubblico trova anche altri riferimenti costituzionali sul dovere di essere «al servizio esclusivo della Nazione», ex art. 98 Cost., un obbligo negoziale che si concretizza anche nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro pubblico, ex art. 2105 cod. civ., inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto, e dunque al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto tra le parti, che proietta la sua violazione sull’immagine e sull’onorabilità della PA (il richiamo si associa al secondo comma dell’art. 54 Cost.), quell’aspettativa di legalità e credibilità in essa riposta dai cittadini (ex art. 2 e 3 Cost.).

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Condotte corruttive e tipologie di danno erariale

Condotte corruttive e tipologie di danno erariale

L’infedeltà

La Corte dei conti, sez. giur. Emilia – Romagna, con la sentenza n. 142 del 12 agosto 2022, nel condannare una condotta infedele all’obbligo di imparzialità, ex art. 97 Cost. (bene giuridico da salvaguardare a fronte di azioni in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici)[1], fornisce alcune indicazioni sulla pervasività del fenomeno e delle mafie, soffermandosi sulle diverse profilazioni del danno erariale e della sua esibizione concreta.

La prestazione di lavoro pubblico trova anche altri riferimenti costituzionali sul dovere di essere «al servizio esclusivo della Nazione», ex art. 98 Cost., un obbligo negoziale che si concretizza anche nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro pubblico, ex art. 2105 cod. civ., inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto, e dunque al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto tra le parti, che proietta la sua violazione sull’immagine e sull’onorabilità della PA (il richiamo si associa al secondo comma dell’art. 54 Cost.), quell’aspettativa di legalità e credibilità in essa riposta dai cittadini (ex art. 2 e 3 Cost.).

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