«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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