«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

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Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

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Oltre alle impronte digitali, allo scanner oculare, al microchip, anche GOOGLE GLASS.

È pur rilevante, che il nuovo formato di Spid porta l’identità digitale del professionista, con un’unica password (c.d. pin), ad accedere a tutti i servizi on line della P.A..

Mentre con la firma elettronica (non sono ravvisabili elementi obiettivi per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m>  e <*.pdf>, Cass. sez. U., n. 10266 del 27 aprile 2018) e la posta elettronica certificata (c.d. Pec), adeguata agli standard europei eIDAS, è sempre possibile per il professionista essere identificato digitalmente dalla P.A.: questa è concretezza.

Infatti, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291).

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La concretezza del senso comune: la riforma digitale della P.A.

La concretezza del senso comune: la riforma digitale della P.A.

Oltre alle impronte digitali, allo scanner oculare, al microchip, anche GOOGLE GLASS.

È pur rilevante, che il nuovo formato di Spid porta l’identità digitale del professionista, con un’unica password (c.d. pin), ad accedere a tutti i servizi on line della P.A..

Mentre con la firma elettronica (non sono ravvisabili elementi obiettivi per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m>  e <*.pdf>, Cass. sez. U., n. 10266 del 27 aprile 2018) e la posta elettronica certificata (c.d. Pec), adeguata agli standard europei eIDAS, è sempre possibile per il professionista essere identificato digitalmente dalla P.A.: questa è concretezza.

Infatti, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291).

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