«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

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La corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI

La corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI

La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

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Gli incentivi per le funzioni tecniche sono catalogati nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e attengono a quelle attività aggiuntive che presentano una “particolare complessità” tale da richiedere un quid ulteriore, tipica espressione di quelle prestazioni professionali e specialistiche che esigono un grado di capacità che va oltre all’ordinaria, valutazione rimessa all’Amministrazione e specificatamente al Responsabile del procedimento, individuato nel titolare della competenza: il dirigente, ovvero colui che assume le funzioni dirigenziali negli enti privi della dirigenza o responsabile del servizio[1].

In questo senso, la disciplina si presenta derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 (e ss.mm.ii)[2], da considerarsi di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica, dovendo rientrare in una previsione regolamentare e in presenza di una procedura di gara.

Allo stesso tempo, l’adozione del regolamento risulta una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo[3], giacché – nella sistematicità della legge – il regolamento è la fonte destinata ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge[4].

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Gli incentivi per funzioni tecniche tra affidamenti diretti informali e comparazioni formali, cercando una nozione compatibile di “gara”

Gli incentivi per funzioni tecniche tra affidamenti diretti informali e comparazioni formali, cercando una nozione compatibile di “gara”

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono catalogati nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e attengono a quelle attività aggiuntive che presentano una “particolare complessità” tale da richiedere un quid ulteriore, tipica espressione di quelle prestazioni professionali e specialistiche che esigono un grado di capacità che va oltre all’ordinaria, valutazione rimessa all’Amministrazione e specificatamente al Responsabile del procedimento, individuato nel titolare della competenza: il dirigente, ovvero colui che assume le funzioni dirigenziali negli enti privi della dirigenza o responsabile del servizio[1].

In questo senso, la disciplina si presenta derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 (e ss.mm.ii)[2], da considerarsi di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica, dovendo rientrare in una previsione regolamentare e in presenza di una procedura di gara.

Allo stesso tempo, l’adozione del regolamento risulta una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo[3], giacché – nella sistematicità della legge – il regolamento è la fonte destinata ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge[4].

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La deliberazione n. 72 del 9 aprile 2019, della Corte dei Conti, sez. Controllo Veneto, interviene per rispondere ad una serie di quesiti sulla corretta destinazione e contabilizzazione degli incentivi di funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

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Gli incentivi del Codice dei contratti pubblici e lo sblocca cantieri

Gli incentivi del Codice dei contratti pubblici e lo sblocca cantieri

La deliberazione n. 72 del 9 aprile 2019, della Corte dei Conti, sez. Controllo Veneto, interviene per rispondere ad una serie di quesiti sulla corretta destinazione e contabilizzazione degli incentivi di funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

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