«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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Pubblicità occulta e trasparenza

Pubblicità occulta e trasparenza

Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

La cura delle modalità sul diritto di accesso (informatico) del consigliere comunale (e la perdita delle libertà)

Il diritto di accesso del consigliere comunale

Ancora una volta assistiamo al dibattito sul diritto di accesso del consigliere comunale che non può incontrare limiti nell’ottenere dall’Ente le informazioni utili all’espletamento delle sue funzioni, neppure le limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio, riversato sulle modalità “agevolative” anteposte al diritto stesso, quale evidente forma pervasiva del suo abuso.

In termini diversi, se l’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (con una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ex art. 22 e ss., della legge 7 agosto 1990, n. 241), questo non significa che una qualche forma di collaborazione (alias limitazione) non possa essere pretesa nel caso concreto, specie quando l’aggravio e l’intento emulativo si appalesa nella sua interezza.

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Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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Il verbale di gara trova collocazione all’interno dell’articolo 78 “Verbali” del Codice dei Contratti (ex D.Lgs. n.163/2006), dove si delineano i suoi contenuti redazionali essenziali:

a)                l’intestazione (individuazione della stazione appaltante);

b)               l’oggetto e il valore (quantum) del negozio (contratto 0 accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione), nonché le motivazioni del sistema di gara (nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, di dialogo competitivo, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione);

c)                i soggetti partecipanti e la motivazione dell’aggiudicazione (i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta);

d)               gli esclusi e i motivi dell’esclusione (compresi i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse);

e)                l’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori;

f)                 la descrizione di tutte le operazioni di gara (secondo i rispettivi ordinamenti).

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Il verbale di gara

Il verbale di gara trova collocazione all’interno dell’articolo 78 “Verbali” del Codice dei Contratti (ex D.Lgs. n.163/2006), dove si delineano i suoi contenuti redazionali essenziali:

a)                l’intestazione (individuazione della stazione appaltante);

b)               l’oggetto e il valore (quantum) del negozio (contratto 0 accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione), nonché le motivazioni del sistema di gara (nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, di dialogo competitivo, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione);

c)                i soggetti partecipanti e la motivazione dell’aggiudicazione (i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta);

d)               gli esclusi e i motivi dell’esclusione (compresi i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse);

e)                l’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori;

f)                 la descrizione di tutte le operazioni di gara (secondo i rispettivi ordinamenti).

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La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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