«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con sentenza 8 giugno 2020, n. 1006, interviene per distinguere le attività istituzionali di una fondazione dalle attività imprenditoriali che esigono regole concorrenziali negli affidamenti, escludendo un partenariato pubblico – privato.

La fondazione, inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, può sottoscrivere accordi senza applicare il Codice dei contratti pubblici (ex art. 5, commi 4 e seguenti del cit. Codice).

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Fondazione, moduli collaborativi per la diagnosi SARS-Cov-2 (Covid-19 compreso) e alterazione della concorrenza

Fondazione, moduli collaborativi per la diagnosi SARS-Cov-2 (Covid-19 compreso) e alterazione della concorrenza

La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con sentenza 8 giugno 2020, n. 1006, interviene per distinguere le attività istituzionali di una fondazione dalle attività imprenditoriali che esigono regole concorrenziali negli affidamenti, escludendo un partenariato pubblico – privato.

La fondazione, inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, può sottoscrivere accordi senza applicare il Codice dei contratti pubblici (ex art. 5, commi 4 e seguenti del cit. Codice).

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Le Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, intervengono per consolidare un orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti, quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l’erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione.

Nella fattispecie, veniva convenuto in giudizio, dalla procura della Corte dei Conti, un soggetto (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. n. 242/1999) ai fini della determinazione del danno erariale cagionato per mala gestiospese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente»), il quale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando il difetto dei presupposti necessari per la sua configurabilità “pubblicistica”.

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Erogazione di contributi pubblici, diversa destinazione e danno erariale

Erogazione di contributi pubblici, diversa destinazione e danno erariale

Le Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, intervengono per consolidare un orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti, quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l’erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione.

Nella fattispecie, veniva convenuto in giudizio, dalla procura della Corte dei Conti, un soggetto (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. n. 242/1999) ai fini della determinazione del danno erariale cagionato per mala gestiospese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente»), il quale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando il difetto dei presupposti necessari per la sua configurabilità “pubblicistica”.

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