«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. Latina del T.A.R. Lazio, con la sentenza 19 dicembre 2020, n. 485, interviene ritenendo legittimo il diniego all’accesso di un documento, relativo ad un’opera fognaria (autorizzazioni), qualora tale documento risulti inesistente o introvabile o mai formato.

Giova rammentare che la materiale inesistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’Amministrazione intimata rende inammissibile la relativa azione, poiché un’eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione: ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il contenuto tipico della pronuncia del giudice consiste, come noto, nell’“ordine” di esibire il documento che qualora inesistente o non nella disponibilità dell’Amministrazione non potrebbe essere utilmente dato.

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Accesso a documenti inesistenti o introvabili o mai formati: l’azione è inammissibile

Accesso a documenti inesistenti o introvabili o mai formati: l’azione è inammissibile

La prima sez. Latina del T.A.R. Lazio, con la sentenza 19 dicembre 2020, n. 485, interviene ritenendo legittimo il diniego all’accesso di un documento, relativo ad un’opera fognaria (autorizzazioni), qualora tale documento risulti inesistente o introvabile o mai formato.

Giova rammentare che la materiale inesistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’Amministrazione intimata rende inammissibile la relativa azione, poiché un’eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione: ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il contenuto tipico della pronuncia del giudice consiste, come noto, nell’“ordine” di esibire il documento che qualora inesistente o non nella disponibilità dell’Amministrazione non potrebbe essere utilmente dato.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

Lavoro gratuito: nessun riconoscimento di pubblico impiego

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 ottobre 2020 n. 6685, conferma un orientamento consolidato secondo il quale la prestazione di lavoro (gratuito) presso la Pubblica Amministrazione, non consolida alcuna aspettativa qualificata all’assunzione né può consolidare un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se l’incarico a termine è stato affidato con selezione ed ha superato il limite legale di 36 mesi.

La questione viene affrontata a seguito del ricorso di alcuni soggetti che avevano svolto attività gratuita di docenza presso una P.A. (Università degli Studi), corrispondente a quella dei professori strutturati, in forza dei reiterati incarichi a tempo determinato (protrattosi per oltre 36 mesi) loro affidati a seguito di apposita procedura selettiva: si postula nessun riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore (associato o ordinario)[1].

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Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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