«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
  1. La sentenza

La sez. III Lecce del TAR Puglia, con la sentenza 6 giugno 2022 n. 943, interviene nel chiarire gli aspetti organizzativi dell’ufficio legale e contenziosi, ove le decisioni attinenti all’espletamento dei servizi legali richiede prudenza e coerenza in relazione all’intera attività (nel suo complesso) dell’Amministrazione, ove una diversa destinazione degli avvocati non può che apprestarsi ad un’adeguata e rafforzata motivazione, ex art. 3 della legge 241/1990, prima di privare l’“ufficio” di una sua risorsa professionale, di riflesso l’esternalizzazione del servizio esige un’adeguata istruttoria, anche sotto il profilo comparativo dell’inevitabile interesse pubblico perseguito con la soluzione adottata, ex art., 97 Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»), in coordinamento diretto con i principi e le codifiche dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), le c.d. “linee fondamentali di organizzazione degli uffici”.

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L’esternalizzazione dell’ufficio legale

L’esternalizzazione dell’ufficio legale
  1. La sentenza

La sez. III Lecce del TAR Puglia, con la sentenza 6 giugno 2022 n. 943, interviene nel chiarire gli aspetti organizzativi dell’ufficio legale e contenziosi, ove le decisioni attinenti all’espletamento dei servizi legali richiede prudenza e coerenza in relazione all’intera attività (nel suo complesso) dell’Amministrazione, ove una diversa destinazione degli avvocati non può che apprestarsi ad un’adeguata e rafforzata motivazione, ex art. 3 della legge 241/1990, prima di privare l’“ufficio” di una sua risorsa professionale, di riflesso l’esternalizzazione del servizio esige un’adeguata istruttoria, anche sotto il profilo comparativo dell’inevitabile interesse pubblico perseguito con la soluzione adottata, ex art., 97 Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»), in coordinamento diretto con i principi e le codifiche dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), le c.d. “linee fondamentali di organizzazione degli uffici”.

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Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Il manager di rete

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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L’organizzazione del lavoro pubblico fonda i propri pilastri nell’articolo 97 della Costituzione ove viene postulato che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

Nella sua chiarezza espositiva, la norma primaria mette in relazione gli aspetti della “riserva di amministrazione” da quelli del perseguimento dell’“interesse pubblico” sin dalla definizione degli assetti organizzativi, prefigurando un’attività amministrativa finalizzata a coltivare il “fine pubblico” con una struttura adeguata allo scopo.

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Mobbing e assetti organizzativi

L’organizzazione del lavoro pubblico fonda i propri pilastri nell’articolo 97 della Costituzione ove viene postulato che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

Nella sua chiarezza espositiva, la norma primaria mette in relazione gli aspetti della “riserva di amministrazione” da quelli del perseguimento dell’“interesse pubblico” sin dalla definizione degli assetti organizzativi, prefigurando un’attività amministrativa finalizzata a coltivare il “fine pubblico” con una struttura adeguata allo scopo.

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