«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

Continua a leggere

Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

Continua a leggere

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Continua a leggere

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Continua a leggere