«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In via di principio, le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà, significando che il “Governo del Territorio” rientra tra le decisioni ampiamente “libere”, dove viene espresso e impresso un determinato assetto all’ambiente urbano, segnando inesorabilmente le modalità di “politica di sviluppo” di una Comunità.

In effetti, le scelte di politica urbanistica operate dagli amministratori nell’esercizio dell’attività politica di governo del territorio non necessitano di specifica ed articolata motivazione, essendo sufficiente che dallo strumento pianificatorio emergano i criteri generali ai quali esso si ispira e gli obiettivi che lo stesso intende realizzare[1], tralasciando quelli aspetti (degenerativi) di “bottega” del consenso, quel debito insito (rare volte) nello “scambio” elettorale di promesse di varia natura e contenuto.

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Discrezionalità della PA nella destinazione del sedime stradale

Discrezionalità della PA nella destinazione del sedime stradale

In via di principio, le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà, significando che il “Governo del Territorio” rientra tra le decisioni ampiamente “libere”, dove viene espresso e impresso un determinato assetto all’ambiente urbano, segnando inesorabilmente le modalità di “politica di sviluppo” di una Comunità.

In effetti, le scelte di politica urbanistica operate dagli amministratori nell’esercizio dell’attività politica di governo del territorio non necessitano di specifica ed articolata motivazione, essendo sufficiente che dallo strumento pianificatorio emergano i criteri generali ai quali esso si ispira e gli obiettivi che lo stesso intende realizzare[1], tralasciando quelli aspetti (degenerativi) di “bottega” del consenso, quel debito insito (rare volte) nello “scambio” elettorale di promesse di varia natura e contenuto.

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L’uso dei parcheggi a standard non può essere limitato, anche temporaneamente, a favore del privato attuatore dell’intervento di trasformazione urbana.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5372 del 13 settembre 2018, interviene nel chiarire i criteri di utilizzo dei parcheggi realizzati a scomputo oneri, definiti opere di urbanizzazione primaria rientranti nei c.d. “beni pubblici a fruizione collettiva”, con diritto di uso o di servitù di fonte pubblicistica a favore della collettività.

Il quadro fattuale si muove all’interno di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, preordinato alla realizzazione di edifici da destinare ad attività di commercio all’ingrosso ed assimilabili, mediante l’attuazione di una convenzione da stipularsi tra soggetto attuatore e civica Amministrazione, onde assicurare le urbanizzazioni ed il rispetto degli standard urbanistici di legge (ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), con la realizzazione (tra le opere di urbanizzazione primaria a scomputo) di “parcheggi pubblici funzionali”.

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I parcheggi a standard sono pubblici

I parcheggi a standard sono pubblici

L’uso dei parcheggi a standard non può essere limitato, anche temporaneamente, a favore del privato attuatore dell’intervento di trasformazione urbana.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5372 del 13 settembre 2018, interviene nel chiarire i criteri di utilizzo dei parcheggi realizzati a scomputo oneri, definiti opere di urbanizzazione primaria rientranti nei c.d. “beni pubblici a fruizione collettiva”, con diritto di uso o di servitù di fonte pubblicistica a favore della collettività.

Il quadro fattuale si muove all’interno di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, preordinato alla realizzazione di edifici da destinare ad attività di commercio all’ingrosso ed assimilabili, mediante l’attuazione di una convenzione da stipularsi tra soggetto attuatore e civica Amministrazione, onde assicurare le urbanizzazioni ed il rispetto degli standard urbanistici di legge (ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), con la realizzazione (tra le opere di urbanizzazione primaria a scomputo) di “parcheggi pubblici funzionali”.

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