«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La libertà di culto, vagliata dal potere locale, viene rimessa al giudizio della Corte Costituzionale sul bisogno di professare, liberamente e senza vincoli, nei luoghi e negli edifici tale libertà costituzionalmente garantita.

La questione viene riproposta alla Consulta della sez. seconda Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2227 (il precedente, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, si tratta dei commi 1 e 2 dell’art. 75), per scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 75, della legge regionale Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 che non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando determinarsi (comma 5, «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi») e in che senso (commi 1 e 2) a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto.

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La libertà di culto (non) può essere una scelta discrezionale

La libertà di culto (non) può essere una scelta discrezionale

La libertà di culto, vagliata dal potere locale, viene rimessa al giudizio della Corte Costituzionale sul bisogno di professare, liberamente e senza vincoli, nei luoghi e negli edifici tale libertà costituzionalmente garantita.

La questione viene riproposta alla Consulta della sez. seconda Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2227 (il precedente, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, si tratta dei commi 1 e 2 dell’art. 75), per scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 75, della legge regionale Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 che non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando determinarsi (comma 5, «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi») e in che senso (commi 1 e 2) a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto.

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L’uso dei parcheggi a standard non può essere limitato, anche temporaneamente, a favore del privato attuatore dell’intervento di trasformazione urbana.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5372 del 13 settembre 2018, interviene nel chiarire i criteri di utilizzo dei parcheggi realizzati a scomputo oneri, definiti opere di urbanizzazione primaria rientranti nei c.d. “beni pubblici a fruizione collettiva”, con diritto di uso o di servitù di fonte pubblicistica a favore della collettività.

Il quadro fattuale si muove all’interno di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, preordinato alla realizzazione di edifici da destinare ad attività di commercio all’ingrosso ed assimilabili, mediante l’attuazione di una convenzione da stipularsi tra soggetto attuatore e civica Amministrazione, onde assicurare le urbanizzazioni ed il rispetto degli standard urbanistici di legge (ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), con la realizzazione (tra le opere di urbanizzazione primaria a scomputo) di “parcheggi pubblici funzionali”.

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I parcheggi a standard sono pubblici

I parcheggi a standard sono pubblici

L’uso dei parcheggi a standard non può essere limitato, anche temporaneamente, a favore del privato attuatore dell’intervento di trasformazione urbana.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5372 del 13 settembre 2018, interviene nel chiarire i criteri di utilizzo dei parcheggi realizzati a scomputo oneri, definiti opere di urbanizzazione primaria rientranti nei c.d. “beni pubblici a fruizione collettiva”, con diritto di uso o di servitù di fonte pubblicistica a favore della collettività.

Il quadro fattuale si muove all’interno di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, preordinato alla realizzazione di edifici da destinare ad attività di commercio all’ingrosso ed assimilabili, mediante l’attuazione di una convenzione da stipularsi tra soggetto attuatore e civica Amministrazione, onde assicurare le urbanizzazioni ed il rispetto degli standard urbanistici di legge (ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), con la realizzazione (tra le opere di urbanizzazione primaria a scomputo) di “parcheggi pubblici funzionali”.

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