«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1230 depositata il 28 febbraio 2013 interviene (in riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sezione III, n.881/2012) per definire, alla luce del quadro normativo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione (alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da “pollina”), se le deiezioni animali, ed in particolare la “POLLINA”, siano da considerare “RIFIUTI”, oppure possano essere considerati “SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE”, ovvero direttamente “BIOMASSE” ai sensi del D.Lgs. n.183/2003.

In primis, è noto che il principio del tempus regit actum governa ordinariamente il procedimento amministrativo e pretende che la legittimità del provvedimento finale, per qualsiasi aspetto che riguardi la sua essenza, la struttura o i requisiti, sia raffrontato al paradigma legale del tempo in cui è posto in essere, ovvero è stato sottoscritto il provvedimento (al momento dell’autorizzazione, erano già vigenti l’art.18 della legge 96/2010 modificativo dell’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, e il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, modificativo dell’art. 185 del Codice ambiente)

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La “pollina” non è un rifiuto ma una biomassa, nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato n.1230/2013

Il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1230 depositata il 28 febbraio 2013 interviene (in riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sezione III, n.881/2012) per definire, alla luce del quadro normativo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione (alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da “pollina”), se le deiezioni animali, ed in particolare la “POLLINA”, siano da considerare “RIFIUTI”, oppure possano essere considerati “SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE”, ovvero direttamente “BIOMASSE” ai sensi del D.Lgs. n.183/2003.

In primis, è noto che il principio del tempus regit actum governa ordinariamente il procedimento amministrativo e pretende che la legittimità del provvedimento finale, per qualsiasi aspetto che riguardi la sua essenza, la struttura o i requisiti, sia raffrontato al paradigma legale del tempo in cui è posto in essere, ovvero è stato sottoscritto il provvedimento (al momento dell’autorizzazione, erano già vigenti l’art.18 della legge 96/2010 modificativo dell’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, e il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, modificativo dell’art. 185 del Codice ambiente)

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