«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 6 luglio 2020, n. 7704 (estensore Marotta) consolida un orientamento sulla legittimazione all’accesso delle organizzazione sindacali a beneficio dei propri iscritti.

L’organizzazione sindacale tra i propri scopi statutari coinvolge indubbiamente la tutela degli interessi degli associati, ossia della categoria di riferimento, innestando una piena legittimazione a ricorrere in relazione all’esistenza di una posizione soggettiva qualificata: la legittimazione attiva consiste, infatti, nell’affermata titolarità di tale posizione giuridica in capo al sindacato, individuando l’interesse al ricorso che risiede nella possibilità di ottenere un vantaggio attinente ad uno specifico bene della vita, che rientra tra i propri scopi (come si vedrà)[1].

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Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali

Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali

La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 6 luglio 2020, n. 7704 (estensore Marotta) consolida un orientamento sulla legittimazione all’accesso delle organizzazione sindacali a beneficio dei propri iscritti.

L’organizzazione sindacale tra i propri scopi statutari coinvolge indubbiamente la tutela degli interessi degli associati, ossia della categoria di riferimento, innestando una piena legittimazione a ricorrere in relazione all’esistenza di una posizione soggettiva qualificata: la legittimazione attiva consiste, infatti, nell’affermata titolarità di tale posizione giuridica in capo al sindacato, individuando l’interesse al ricorso che risiede nella possibilità di ottenere un vantaggio attinente ad uno specifico bene della vita, che rientra tra i propri scopi (come si vedrà)[1].

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La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 14 giugno 2019 n. 7713, interviene per affermare la flessibilità di orario degli avvocati (pubblici), in relazione alla specifica attività processuale.

Nel caso di specie, il ricorso (promosso da avvocati o comunque professionisti in servizio presso una P.A.) verte sull’annullamento dell’aggiornamento del Codice disciplinare per il personale professionista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta).

Si è trattato di una modifica unilateralmente di aggiornamento che ha inciso su determinati obblighi di servizio come «l’orario di presenza in ufficio»:

  • lamentando la violazione dei principi stabiliti, in materia di pubblico impiego, ex D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI);
  • ribadendo che gli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici non potrebbero essere costretti ad un’osservanza rigida dell’orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti.

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Flessibilità nell’orario di servizio degli avvocati di enti pubblici

Flessibilità nell’orario di servizio degli avvocati di enti pubblici

La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 14 giugno 2019 n. 7713, interviene per affermare la flessibilità di orario degli avvocati (pubblici), in relazione alla specifica attività processuale.

Nel caso di specie, il ricorso (promosso da avvocati o comunque professionisti in servizio presso una P.A.) verte sull’annullamento dell’aggiornamento del Codice disciplinare per il personale professionista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta).

Si è trattato di una modifica unilateralmente di aggiornamento che ha inciso su determinati obblighi di servizio come «l’orario di presenza in ufficio»:

  • lamentando la violazione dei principi stabiliti, in materia di pubblico impiego, ex D.Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. TUPI);
  • ribadendo che gli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici non potrebbero essere costretti ad un’osservanza rigida dell’orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti.

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