«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 maggio 2019 n. 2841 (Est. Manzione), delinea gli effetti e le modalità del ricorso alla revisione prezzi, quale condizione negoziale che si impone in via automatica nei contratti di fornitura continuativa o periodica (caso di specie, fornitura triennale di guanti monouso e chirurgici), meccanismo di bilanciamento del sinallagma contrattuale voluto dal legislatore, che necessariamente proprio ai sensi dell’art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

La questione si presenta nella richiesta di revisione prezzi subito dopo la stipulazione del contratto, giustificata dall’innalzamento dei costi di mercato delle materie prime e del conseguente aumento unilaterale del prezzo convenuto; al termine del contratto l’operatore economico ingiungeva il pagamento della differenza, pagamento contestato ripetutamente dall’Amministrazione aggiudicataria, ergo il ricorso in giudizio.

Il Tribunale di prime cure rigettava le richieste revisionali per mancanza di prova dell’aumento dei costi, rinvenibile – a detta del ricorrente – dalle rilevazioni delle Camere di commercio; di contro l’Azienda ospedaliera invocava un precedente sulla correttezza del prezzo convenuto ab origine con il contratto[1].

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Effetti e modalità della revisione prezzi: la prova

Effetti e modalità della revisione prezzi: la prova

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 maggio 2019 n. 2841 (Est. Manzione), delinea gli effetti e le modalità del ricorso alla revisione prezzi, quale condizione negoziale che si impone in via automatica nei contratti di fornitura continuativa o periodica (caso di specie, fornitura triennale di guanti monouso e chirurgici), meccanismo di bilanciamento del sinallagma contrattuale voluto dal legislatore, che necessariamente proprio ai sensi dell’art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

La questione si presenta nella richiesta di revisione prezzi subito dopo la stipulazione del contratto, giustificata dall’innalzamento dei costi di mercato delle materie prime e del conseguente aumento unilaterale del prezzo convenuto; al termine del contratto l’operatore economico ingiungeva il pagamento della differenza, pagamento contestato ripetutamente dall’Amministrazione aggiudicataria, ergo il ricorso in giudizio.

Il Tribunale di prime cure rigettava le richieste revisionali per mancanza di prova dell’aumento dei costi, rinvenibile – a detta del ricorrente – dalle rilevazioni delle Camere di commercio; di contro l’Azienda ospedaliera invocava un precedente sulla correttezza del prezzo convenuto ab origine con il contratto[1].

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