«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 25 marzo 2024, ha approvato lo schema del decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, dove alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, Oggetto e procedimento, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, in relazione «alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza»[1]

Continua a leggere

Test d’ingresso in Magistratura

Test d’ingresso in Magistratura

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 25 marzo 2024, ha approvato lo schema del decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, dove alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, Oggetto e procedimento, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, in relazione «alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza»[1]

Continua a leggere

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

Continua a leggere

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

Continua a leggere

La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

Continua a leggere

La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

Continua a leggere

Lo smart working alimenta il dibattito pubblico con vicende che spesso appaiono contradittorie, da una parte, alcune categorie di lavoratori si “rifiutano” di rientrare in servizio (ovvero, manifestano perplessità al rientro forzato non essendo – in grado il datore di lavoro pubblico – di assicurare la sicurezza dal contagio), dall’altra parte, chi vorrebbe rientrare al lavoro (ovvero, far rientrare il personale in servizio, c.d. in presenza), viene chiamato a fornire chiarimenti dalla Funzione Pubblica per la presunta violazione del protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la P.A.[1].

Assistiamo ad una nuova genesi da Covid-19, la “riforma del pubblico impiego” sotto il profilo dell’orario di servizio, elemento cardine del rapporto di lavoro, che rientra nella prestazione del lavoratore a fronte della controprestazione retributiva (c.d. rapporto sinallagmatico), segnando un elemento determinante e fondante del rapporto negoziale, ai sensi dell’art. 2094 c.c., disegnando la natura del contratto: a titolo oneroso e prestazioni corrispettive (c.d. “contratto di scambio”)[2].

Continua a leggere

Processi evolutivi da smart working e riforma della P.A.

Processi evolutivi da smart working e riforma della P.A.

Lo smart working alimenta il dibattito pubblico con vicende che spesso appaiono contradittorie, da una parte, alcune categorie di lavoratori si “rifiutano” di rientrare in servizio (ovvero, manifestano perplessità al rientro forzato non essendo – in grado il datore di lavoro pubblico – di assicurare la sicurezza dal contagio), dall’altra parte, chi vorrebbe rientrare al lavoro (ovvero, far rientrare il personale in servizio, c.d. in presenza), viene chiamato a fornire chiarimenti dalla Funzione Pubblica per la presunta violazione del protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la P.A.[1].

Assistiamo ad una nuova genesi da Covid-19, la “riforma del pubblico impiego” sotto il profilo dell’orario di servizio, elemento cardine del rapporto di lavoro, che rientra nella prestazione del lavoratore a fronte della controprestazione retributiva (c.d. rapporto sinallagmatico), segnando un elemento determinante e fondante del rapporto negoziale, ai sensi dell’art. 2094 c.c., disegnando la natura del contratto: a titolo oneroso e prestazioni corrispettive (c.d. “contratto di scambio”)[2].

Continua a leggere

Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Continua a leggere

Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Continua a leggere

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Continua a leggere

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Continua a leggere