«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

Osservazioni sull’assegnazione di beni pubblici alle associazioni

L’assegnazione di beni pubblici alle associazioni, in generale, costituisce un’attività primaria nell’ambito socio-culturale, dove le Amministrazioni Pubbliche, specie quelle Locali, incentrano una molteplicità di interessi, ruotando nell’esigenza di consentire di individuare uno spazio idoneo per lo svolgimento delle attività (la c.d. sede), all’effettuazione di iniziative utili per la popolazione, rientrando in una estesa nozione di “sussidiarietà”, ex art. 108 Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (orizzontale), rinunciando al perseguimento di una finalità lucrativa (in senso soggettivo) e non ultime, anche, valutazioni strettamente politiche di opportunità, essendo un “bacino” di potenziale “consenso” elettorale (c.d. vicinanza elettiva).

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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La quinta sez. del Consiglio Di Stato, con la sentenza 22 aprile 2020. n. 2552 (estensore Rotondano) conferma che la concessione del suolo pubblico rientra tra i poteri discrezionali della P.A. nella valutazione del migliore perseguimento dell’interesse pubblico incensurabile nel merito.

La questione viene assolta a fronte del diniego del rinnovo (per la durata di nove anni) di una concessione di suolo pubblico per un impianto di distribuzione carburanti: rinnovo concesso solo per un anno con obbligo di ripristino e bonifica dell’area interessata, a fronte di un provvedimento giuntale con il quale si manifestava una volontà di politica territoriale, massima espressione dell’Autonomia decisionale inerente lo sviluppo urbano, da una parte, l’invito del Comune di delocalizzazione dell’impianto, dall’altra parte, della volontà di qualificare l’intera area posta nel centro storico, sia sotto il profilo estetico- architettonico che della fruibilità pedonale e viaria.

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Discrezionalità nella concessione del suolo pubblico

Discrezionalità nella concessione del suolo pubblico

La quinta sez. del Consiglio Di Stato, con la sentenza 22 aprile 2020. n. 2552 (estensore Rotondano) conferma che la concessione del suolo pubblico rientra tra i poteri discrezionali della P.A. nella valutazione del migliore perseguimento dell’interesse pubblico incensurabile nel merito.

La questione viene assolta a fronte del diniego del rinnovo (per la durata di nove anni) di una concessione di suolo pubblico per un impianto di distribuzione carburanti: rinnovo concesso solo per un anno con obbligo di ripristino e bonifica dell’area interessata, a fronte di un provvedimento giuntale con il quale si manifestava una volontà di politica territoriale, massima espressione dell’Autonomia decisionale inerente lo sviluppo urbano, da una parte, l’invito del Comune di delocalizzazione dell’impianto, dall’altra parte, della volontà di qualificare l’intera area posta nel centro storico, sia sotto il profilo estetico- architettonico che della fruibilità pedonale e viaria.

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I rinnovi e le proroghe devono trovare la propria fonte nel contratto riproduttiva della legge di gara, pena l’alterazione della concorrenza.

Il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018, interviene per ribadire che la continuazione del rapporto negoziale non è rimesso nella disponibilità delle parti ma deve trovare la propria legittimazione (ergo legittimità) in una previsione, a monte (ab origine nella lex specialis), non lasciata alla libera discrezionalità dell’agente presentandosi come un affidamento diretto.

In questo senso, un operatore economico impugna, per chiederne l’annullamento, gli atti con i quali un’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara.

L’aggiudicazione diretta violava, per il ricorrente, la possibilità (prevista in contratto) di continuare il rapporto con l’affidatario originario, senza giustificare la cessazione e la connessa partecipazione procedimentale.

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Limiti di validità della proroga e del rinnovo

Limiti di validità della proroga e del rinnovo

I rinnovi e le proroghe devono trovare la propria fonte nel contratto riproduttiva della legge di gara, pena l’alterazione della concorrenza.

Il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018, interviene per ribadire che la continuazione del rapporto negoziale non è rimesso nella disponibilità delle parti ma deve trovare la propria legittimazione (ergo legittimità) in una previsione, a monte (ab origine nella lex specialis), non lasciata alla libera discrezionalità dell’agente presentandosi come un affidamento diretto.

In questo senso, un operatore economico impugna, per chiederne l’annullamento, gli atti con i quali un’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara.

L’aggiudicazione diretta violava, per il ricorrente, la possibilità (prevista in contratto) di continuare il rapporto con l’affidatario originario, senza giustificare la cessazione e la connessa partecipazione procedimentale.

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