«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 maggio 2020 n. 9085, interviene per delineare i criteri probatori capaci di giustificare la richiesta di risarcimento danni per mancata assunzione.

Alcuni partecipanti non vincitori ad una procedura concorsuale ricorrono contro una P.A. (Amministrazione regionale) per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in conseguenza delle condotte tenute dalla stessa, dopo l’annullamento da parte del giudice di prime cure della graduatoria, volte a non dare esecuzione alla sentenza del TAR così da mantenere a coloro che erano risultati vincitori i benefici loro derivanti da concorso annullato ed essere immessi nelle funzioni.

Continua a leggere

Risarcimento danno per mancata assunzione

Risarcimento danno per mancata assunzione

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 maggio 2020 n. 9085, interviene per delineare i criteri probatori capaci di giustificare la richiesta di risarcimento danni per mancata assunzione.

Alcuni partecipanti non vincitori ad una procedura concorsuale ricorrono contro una P.A. (Amministrazione regionale) per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in conseguenza delle condotte tenute dalla stessa, dopo l’annullamento da parte del giudice di prime cure della graduatoria, volte a non dare esecuzione alla sentenza del TAR così da mantenere a coloro che erano risultati vincitori i benefici loro derivanti da concorso annullato ed essere immessi nelle funzioni.

Continua a leggere

In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

Continua a leggere

Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

Continua a leggere