«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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