«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

Danno erariale di un’assunzione di un dirigente senza laurea

La sez. I giur. centrale d’Appello, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 252 del 1° giugno 2023, riconferma l’esigenza di un titolo di studio per ricoprire l’incarico dirigenziale, la cui mancanza rende del tutta inidonea la prestazione.

La vicenda

La questione erariale è riferita alla copertura di tre incarichi dirigenziali (presso distinte Amministrazioni e ruoli, quello oggetto di appello è riferito ad un incarico c.d. 110 (comma 2) del TUEL, dirigente extra organico, assegnato in assenza del titolo) da parte del convenuto, conferiti indebitamente sulla base di un “errore” di valutazione dei titoli, rectius falsa attestazione del possesso del titolo di studio della laurea[1].

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L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza 24 marzo 2023, n. 187, interviene per delineare le responsabilità del RUP sulla mancata riscossione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione)[1] dovuti dai privati a seguito del rilascio di titoli edilizi, in considerazione del fatto che l’azione di recupero del predetto importo, comprensivo della sanzione, risultava preclusa in seguito al decorso del temine decennale di prescrizione (dell’azione di recupero)[2].

In effetti, la riscossione risulta un atto dovuto[3], privando il RUP (ossia, il soggetto investito della competenza) da un suo potere/facoltà di esenzione[4], risultando da una parte, una prestazione patrimoniale imposta, dall’altra parte, un obbligo di servizio, sia la quantificazione degli stessi che la verifica (controllo o monitoraggio) effettiva sui pagamenti effettuati dai soggetti obbligati[5], la cui omissione (mancato introito) è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa: grave (colpa) negligenza.

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Effetti della mancata riscossione (o errata determinazione) degli oneri concessori

Effetti della mancata riscossione (o errata determinazione) degli oneri concessori

La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza 24 marzo 2023, n. 187, interviene per delineare le responsabilità del RUP sulla mancata riscossione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione)[1] dovuti dai privati a seguito del rilascio di titoli edilizi, in considerazione del fatto che l’azione di recupero del predetto importo, comprensivo della sanzione, risultava preclusa in seguito al decorso del temine decennale di prescrizione (dell’azione di recupero)[2].

In effetti, la riscossione risulta un atto dovuto[3], privando il RUP (ossia, il soggetto investito della competenza) da un suo potere/facoltà di esenzione[4], risultando da una parte, una prestazione patrimoniale imposta, dall’altra parte, un obbligo di servizio, sia la quantificazione degli stessi che la verifica (controllo o monitoraggio) effettiva sui pagamenti effettuati dai soggetti obbligati[5], la cui omissione (mancato introito) è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa: grave (colpa) negligenza.

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La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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L’attività ad iniziativa del privato

È noto che l’attività oggetto della segnalazione (ex art. 19, comma 2 della legge n. 241/1990) può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19 bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, con la conseguenza che in mancanza dei requisiti o dei presupposti l’attività di controllo è limitata in un stretto arco temporale definito, trascorso il quale gli effetti si consolidano, salvo i poteri di annullamento d’ufficio (ovvero, di vigilanza in materia urbanistica – edilizia), esprimendo le sorti di uno strumento giuridico di accelerazione, semplificazione e liberalizzazione delle attività di iniziativa dei privati.

In questo senso, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, imponendo ai terzi («gli interessati») eventualmente danneggiati (dalla sua illegittimità) di sollecitare l’Amministrazione alle verifiche c.d. repressive/inibitorie (un dovere sull’an)[1] e in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio (inadempimento): una violazione dall’obbligo di provvedere, ex art. 2 della legge n. 241/1990[2].

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Attività privata in ambito edilizio, tutela del terzo e obbligo di provvedere della P.A.

Attività privata in ambito edilizio, tutela del terzo e obbligo di provvedere della P.A.

L’attività ad iniziativa del privato

È noto che l’attività oggetto della segnalazione (ex art. 19, comma 2 della legge n. 241/1990) può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19 bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, con la conseguenza che in mancanza dei requisiti o dei presupposti l’attività di controllo è limitata in un stretto arco temporale definito, trascorso il quale gli effetti si consolidano, salvo i poteri di annullamento d’ufficio (ovvero, di vigilanza in materia urbanistica – edilizia), esprimendo le sorti di uno strumento giuridico di accelerazione, semplificazione e liberalizzazione delle attività di iniziativa dei privati.

In questo senso, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, imponendo ai terzi («gli interessati») eventualmente danneggiati (dalla sua illegittimità) di sollecitare l’Amministrazione alle verifiche c.d. repressive/inibitorie (un dovere sull’an)[1] e in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio (inadempimento): una violazione dall’obbligo di provvedere, ex art. 2 della legge n. 241/1990[2].

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