«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere n.141 del 10 aprile 2013, interviene per riaffermare che la disciplina degli incentivi di progettazione è ascrivibile solo agli interventi in materia di “lavori pubblici” (LL.PP.), escludendo di riflesso gli atti di pianificazione urbanistica non collegati direttamente alle opere da eseguire; ovvero non è ipotizzabile il pagamento di un compenso per la redazione di piani o varianti urbanistiche non funzionali all’esecuzione di LL.PP.

Il pronunciamento avviene a seguito di una richiesta tesa a conoscere la “configurabilità ed all’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’incentivo al personale interno per l’affidamento dell’attività di progettazione urbanistica ai sensi dell’art. 92 comma 6 del Codice degli Appalti, nonché, in relazione ai limiti contemplati dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, con riferimento al computo delle medesime voci incentivanti”.

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Incentivi di pianificazione esclusi in assenza di oo.pp.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere n.141 del 10 aprile 2013, interviene per riaffermare che la disciplina degli incentivi di progettazione è ascrivibile solo agli interventi in materia di “lavori pubblici” (LL.PP.), escludendo di riflesso gli atti di pianificazione urbanistica non collegati direttamente alle opere da eseguire; ovvero non è ipotizzabile il pagamento di un compenso per la redazione di piani o varianti urbanistiche non funzionali all’esecuzione di LL.PP.

Il pronunciamento avviene a seguito di una richiesta tesa a conoscere la “configurabilità ed all’ambito di applicazione dell’istituto giuridico dell’incentivo al personale interno per l’affidamento dell’attività di progettazione urbanistica ai sensi dell’art. 92 comma 6 del Codice degli Appalti, nonché, in relazione ai limiti contemplati dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, con riferimento al computo delle medesime voci incentivanti”.

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Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto [1].

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente [2]: vige, pertanto, il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto [3], corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’Amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale) [4]

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L’onnicomprensività del trattamento economico in ambito pubblico

Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto [1].

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente [2]: vige, pertanto, il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto [3], corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’Amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale) [4]

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