«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6129, si pronuncia sulla illegittimità di una convocazione del Consiglio comunale in assenza della regolare notifica al domicilio del consigliere comunale.

Un consigliere comunale ricorre, adducendo – direttamente in Consiglio comunale – di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta consiliare non notificata presso il proprio indirizzo (domicilio eletto).

La mancata convocazione si è riflessa sull’impossibilità di visionare, nei termini, gli atti; quindi, di esercitare il munus pubblico: il ritardo nella consultazione degli atti o la mancata messa a disposizione degli stessi arreca inesorabilmente un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo da una parte, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo dei consiglieri, soprattutto se di minoranza (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 22 marzo 2018, n. 162; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446), dall’altra, di esprimere e manifestare il proprio voto mediante una decisione consapevole (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814).

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L’errata notifica all’indirizzo del consigliere rende invalida la seduta del consiglio comunale: soluzioni operative con l’indirizzo digitale

L’errata notifica all’indirizzo del consigliere rende invalida la seduta del consiglio comunale: soluzioni operative con l’indirizzo digitale

Il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6129, si pronuncia sulla illegittimità di una convocazione del Consiglio comunale in assenza della regolare notifica al domicilio del consigliere comunale.

Un consigliere comunale ricorre, adducendo – direttamente in Consiglio comunale – di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta consiliare non notificata presso il proprio indirizzo (domicilio eletto).

La mancata convocazione si è riflessa sull’impossibilità di visionare, nei termini, gli atti; quindi, di esercitare il munus pubblico: il ritardo nella consultazione degli atti o la mancata messa a disposizione degli stessi arreca inesorabilmente un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo da una parte, di esercitare i poteri di vigilanza e controllo dei consiglieri, soprattutto se di minoranza (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 22 marzo 2018, n. 162; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446), dall’altra, di esprimere e manifestare il proprio voto mediante una decisione consapevole (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814).

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La presenza in servizio degli avvocati dirigenti pubblici va accertata mediante i tesserini magnetici senza alcuna lesione alle prerogative di autonomia e indipendenza

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 settembre 2018, n. 5538, interviene confermando il pronunciamento di prime cure, ritenendo legittima la determinazione datoriale che impone agli avvocati dirigenti, iscritti all’elenco speciale (caso di specie, di un’Azienda sanitaria), di marcare con il badge la presenza in ufficio (rilevamento automatico delle entrate e uscite, le missioni per conto dell’Ente alle udienze e connesse attività processuali, le motivazioni), pena l’adozione di misure disciplinari

Va osservato, a tal proposito, che le Avvocature degli Enti pubblici dovrebbero essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione”: tali regole costituiscono l’applicazione ai professionisti legali degli Enti pubblici, che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza, dei principi che caratterizzano la professione legale, la quale deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza…

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In attesa delle impronte digitali gli avvocati (dirigenti pubblici) timbrano ancora con il badge

In attesa delle impronte digitali gli avvocati (dirigenti pubblici) timbrano ancora con il badge

La presenza in servizio degli avvocati dirigenti pubblici va accertata mediante i tesserini magnetici senza alcuna lesione alle prerogative di autonomia e indipendenza

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 settembre 2018, n. 5538, interviene confermando il pronunciamento di prime cure, ritenendo legittima la determinazione datoriale che impone agli avvocati dirigenti, iscritti all’elenco speciale (caso di specie, di un’Azienda sanitaria), di marcare con il badge la presenza in ufficio (rilevamento automatico delle entrate e uscite, le missioni per conto dell’Ente alle udienze e connesse attività processuali, le motivazioni), pena l’adozione di misure disciplinari

Va osservato, a tal proposito, che le Avvocature degli Enti pubblici dovrebbero essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione”: tali regole costituiscono l’applicazione ai professionisti legali degli Enti pubblici, che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza, dei principi che caratterizzano la professione legale, la quale deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza…

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L’art. 42 del Codice dei contratti (ex D.Lgs. n. 50/2016) afferma che si ha conflitto d’interessi quando un soggetto interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza, a presidio anche dei valori di trasparenza (alias concorrenza, come voluto in ambito comunitario).

Nella condotta da mantenere si richiama espressamente l’obbligo di astensione (da parte di tutti i soggetti coinvolti) previsto dall’articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in presenza «di interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente», e con una disposizione di chiusura «in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza».

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Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti

Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti

L’art. 42 del Codice dei contratti (ex D.Lgs. n. 50/2016) afferma che si ha conflitto d’interessi quando un soggetto interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza, a presidio anche dei valori di trasparenza (alias concorrenza, come voluto in ambito comunitario).

Nella condotta da mantenere si richiama espressamente l’obbligo di astensione (da parte di tutti i soggetti coinvolti) previsto dall’articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in presenza «di interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente», e con una disposizione di chiusura «in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza».

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La questione che si intende trattare concerne l’ostensibilità o meno dell’esposto/denuncia che viene inoltrato all’Amministrazione Comunale, da parte di cittadini sia in forma singola che associata, per verificare lo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto (MCA).

Da copiosa e recente giurisprudenza anche di secondo grado, l’ostensibilità o meno di un esposto dipende dal tipo di attività che compete in capo all’ente interessato.

Per essere più chiari, i giudici amministrativi ritengono che se da un esposto trae origine un’attività amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi e

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Diritto di accesso agli esposti

Diritto di accesso agli esposti

La questione che si intende trattare concerne l’ostensibilità o meno dell’esposto/denuncia che viene inoltrato all’Amministrazione Comunale, da parte di cittadini sia in forma singola che associata, per verificare lo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto (MCA).

Da copiosa e recente giurisprudenza anche di secondo grado, l’ostensibilità o meno di un esposto dipende dal tipo di attività che compete in capo all’ente interessato.

Per essere più chiari, i giudici amministrativi ritengono che se da un esposto trae origine un’attività amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi e

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